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Acquisto di macchine, nuove o usate: la necessità di una “verifica di sicurezza”

Acquistando una macchina marcata CE – piccola o grande, semplice o complessa – possiamo essere sicuri che essa sia conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza? Purtroppo, come abbiamo visto in un precedente ampio approfondimento (cliccare qui), la risposta è “no”, con precise responsabilità penali a carico anche dell’utilizzatore.

Questo fatto, purtroppo molto più frequente di quanto si possa immaginare, obbliga l’acquirente e utilizzatore finale di una macchina, anche marcata CE, a eseguire una accurata verifica di sicurezza della macchina stessa, relativamente ai cosiddetti “vizi palesi”, ovvero quelle carenze di sicurezza “visibili”, o comunque identificabili, nel corso del normale funzionamento della macchina, senza necessità di smontare parti, esaminare circuiti, controllare progetti etc.

Questa verifica di sicurezza è un preciso obbligo di legge, sanzionato penalmente, dell’utilizzatore finale, imposto dall’articolo 71 comma 1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo il quale il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori macchine e attrezzature di lavoro “idonee ai fini della sicurezza e della salute”.

In pratica, un eventuale infortunio correlato a una carenza di sicurezza palese di una macchina, anche marcata CE, sarebbe penalmente imputato al Datore di Lavoro (oltre che al fabbricante e a tutta la catena della distribuzione). Parimenti, anche a prescindere da un evento infortunistico, nel caso di un sopralluogo di routine degli organi di controllo, la semplice presenza in azienda di macchine marcate CE presentanti carenze di sicurezza palesi, sarebbe sanzionata ai sensi del citato articolo 71 comma 1, con una sanzione da 2740 a 7014 euro.

Una problematica che riguarda, nei medesimi termini, anche l’acquisto di macchine “non marcate CE”, cioè immesse sul mercato prima del 1996, che devono essere corredate di una “attestazione di conformità” alla normativa previgente.

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