Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016 è stato pubblicato il D.M. 141 del 26 maggio 2016 recante criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie di cui all’art 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 in caso di autorizzazione integrata ambientale (AIA).
Il Decreto va a completare il quadro normativo/prescrittivo riguardante la relazione di riferimento introdotta nella disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) profondamente modificata dal D.Lgs. 46/14. Le succitate garanzie, infatti, vanno prestate alla Regione o alla Provincia Autonoma a tutela dell’obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all’inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, eventualmente provocato dall’installazione di impianti.
Il Decreto detta i criteri per quantificare e regolare tali garanzie, tenendo però presente per il settore rifiuti che le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell’art. 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. n. 152/2006 per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l’eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all’art. 29-sexies, comma 9-septies del Codice Ambiente (regolate nel DM 26/5/2016), a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all’art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del D.Lgs. n. 152/2006 (vedi art. 1 comma 1 e 2).
Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento,inoltre, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie indicate nel Decreto in esame.
L’ammontare delle garanzie varia in funzione di:
- categorie di attività condotte nell’installazione;
- estensione del sito dell’installazione;
- pericolosità e quantità delle sostanze pericolose pertinenti;
- tipo di garanzia prestata;
- periodo di vita utile dell’installazione residuo.
Il metodo di calcolo dettagliato è riportato nell’allegato A al Decreto.
Per consultare il testo completo del D.M. cliccare qui: dm_26_05_2016_141
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