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AIA e Relazione di Riferimento: nuovi indirizzi regionali

Con l’emanazione della D.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065 “Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) – Indirizzi per l’applicazione del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 «Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera V-Bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono state definite le modalità e le tempistiche per la presentazione della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta), da parte dei Gestori delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

La D.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065 definisce diverse tempistiche in funzione delle seguenti casistiche:

  1. procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013, ossia i procedimenti avviati successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE (IED) e che pertanto devono prevedere il rilascio di autorizzazioni allineate ai contenuti della stessa Direttiva; rientrano in questa casistica le attività “esistenti non già soggette ad AIA” le cui autorizzazioni sono state rilasciate da Regione Lombardia;
  2. procedimenti di rilascio, riesame (o rinnovo), modifica sostanziale o aggiornamento in corso, ossia procedimenti avviati sia precedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della Direttiva IED, che non sono ancora conclusi al momento dell’emanazione della presente circolare;
  3. nuove installazioni o modifiche sostanziali, ossia attività che, o perché di nuova realizzazione (non ancora messe in esercizio) o perché oggetto di modifica con incremento della capacità produttiva oltre le soglie di cui all’allegato VIII, entrano per la prima volta nell’ambito di applicazione della Direttiva IED, nonché attività già autorizzate AIA ed oggetto di modifica sostanziale;
  4. procedimenti di rilascio, modifica, rinnovo o aggiornamento conclusi prima dell’entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE, ossia procedimenti chiusi con rilascio dell’AIA precedentemente all’entrata in vigore della direttiva IED (7 gennaio 2013) e che non hanno avviato nessun procedimento di riesame/rinnovo o modifica sostanziale successivamente a tale data.

Si ricorda inoltre che le Aziende che hanno già inviato la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento devono valutare l’opportunità / necessità di integrarla facendo riferimento alle indicazioni riportate nell’allegato 2 alla D.g.r. 18 aprile 2016 – n. X/5065 e devono fornire riscontro delle proprie valutazioni entro il 22 luglio 2016.

Le Aziende a cui è stato prescritto di trasmettere la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento o la relazione stessa, con le tempistiche che sarebbero state indicate dall’autorità competente, devono trasmettere la verifica della sussistenza entro il 22 luglio 2016 e l’eventuale relazione di riferimento entro 9 mesi dalla data di trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento.

EST S.r.l. ha acquisito specifica esperienza rispetto ai temi relativi a valutazioni ambientali su suoli, sottosuoli e acque sotterrenee ed è a disposizione per supportare le Aziende nella redazione della verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento e nella redazione della  relazione stessa.

Contattateci scrivendo a: consulenza@estambiente.it