Nel settore dello smaltimento di amianto, è una piccola rivoluzione: per l’esecuzione di “sporadici” e “modesti” interventi su materiali contenenti amianto in matrice compatta e in buone condizioni (lastre di eternit, canne fumarie, vasche e simili) non è più necessario rivolgersi esclusivamente a imprese qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ovviamente nel rispetto di ben precise condizioni.
Dal Ministero via libera alle ESEDI
La possibilità per “tutte” le imprese di eseguire “sporadici” e “modesti” interventi di manutenzione e di rimozione di materiali contenenti amianto – purché in matrice compatta e in buone condizioni – è esplicitata dall’articolo 249 comma 2 del Testo Unico (vedi riquadro di approfondimento). Vediamo cosa dice la Legge.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 249.
(Valutazione dei rischio)
(…)
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non é superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
(…)
4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.
Fino ad oggi, tuttavia, la pratica applicazione di questa possibilità era ostacolata dalla mancanza degli “orientamenti pratici” indicati nel comma 4, finalmente definiti il 25 gennaio 2011, con una circolare del Ministero del Lavoro – Commissione consultiva permanente (protocollo 15/SEGR/0001940), che ha introdotto il concetto di ESEDI: esposizioni sporadiche e di debole intensità.
Quali sono le ESEDI?
Come detto, questa opportunità riguarda solo “sporadici” e “modesti” interventi di manutenzione e di rimozione su – oppure di – materiali contenenti amianto, purché in matrice compatta (tipicamente, in cemento-amianto) e in buone condizioni.
Rimandando alla lettura della circolare ministeriale per l’elenco completo e dettagliato delle ESEDI, di seguito riportiamo un elenco esemplificativo dei casi “tipici” e più rappresentativi:
ELENCO ESEMPLIFICATIVO ATTIVITA’ ESEDI
Brevi attività di manutenzione
- Fissaggio di lastre di cemento-amianto senza interventi traumatici (taglio, rotture etc.)
- Riparazione di una superficie “ridotta”, ovvero meno di 10 metri quadrati, di lastre in cemento-amianto o mattonelle in vinil-amianto
- Applicazione di prodotti inertizzanti su elementi di impianto
- Spostamento non traumatico di lastre di cemento-amianto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante
- In situazione di urgenza, e con lo scopo di “ripristinare la funzionalità” (infiltrazioni d’acqua o simili) sostituzione di superfici “ridotte” (meno di 10 metri quadrati) di coperture o pannellature di cemento-amianto
- Inserimento di “nuove” canne fumarie all’interno di “vecchie” canne fumarie in cemento-amianto
Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati
- Vasche e cassoni per acqua, a patto che possano essere rimossi senza rotture, taglio, molatura o simili
- Superfici “ridotte” (meno di 10 metri quadrati) di mattonelle in vinil-amianto, lastre in cemento-amianto e simili, a patto che possano essere rimossi senza rotture, taglio, molatura o simili.
- Raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all’equivalente di 10 metri quadrati) di materiali in cemento-amianto caduto o disperso a terra a seguito di eventi improvvisi e imprevisti (tipicamente, temporali e “colpi di vento”)
Incapsulamento e confinamento
- Interventi volti alla conservazione del materiale (incapsulamento e/o confinamento) senza l’esecuzione di trattamenti preliminari di pulizia
- Messa in sicurezza di materiale frammentato a terra (in quantità non superiore all’equivalente di 10 metri quadrati)
Attività di sorveglianza e controllo
- Interventi per l’esecuzione di campionamenti ambientali, per verificare la presenza di fibre di amianto aerodisperse
- Prelievo di campioni di materiali, per l’esecuzione di analisi di controllo
Quante volte le ESEDI?
Nel paragrafo precedente abbiamo visto “cosa sono” le ESEDI, ma ora dobbiamo stabilire “quante volte” si possono fare, perché è evidente che se un’attività viene svolta, ad esempio, due o tre volte a settimana, ovviamente non può più ritenersi “sporadica”, ma diventa a tutti gli effetti “regolare”.
A questa domanda risponde la circolare ministeriale:
- durata massima complessiva annuale pari a 60 ore
- durata massima di ogni singolo intervento pari a 4 ore
- sono ammessi non più di due interventi al mese
- a ogni intervento possono prendere parte non più di tre lavoratori
Come si vede, si tratta di criteri piuttosto rigorosi, che devono poter essere dimostrati nel caso di un sopralluogo ispettivo. Anche se la circolare non dice nulla al riguardo, appare utile istituire un “registro degli interventi ESEDI”.
Come eseguire le ESEDI?
Appurato che, sporadicamente e entro limiti ben precisi, anche idraulici, lattonieri, elettricisti, antennisti, muratori etc. possono eseguire interventi su materiali contenenti amianto in matrice compatta, dobbiamo ora chiarire “come” devono essere eseguiti questi interventi.
In merito la circolare ministeriale fornisce le seguenti indicazioni:
- Lavoratori addetti alle ESEDI devono essere specificatamente formati, secondo le prescrizioni dell’articolo 258 del D. Lgs. 81/2008
- Devono essere rispettate le misure di carattere igienico previste dall’articolo 252 del D. Lgs. 81/2008, con particolare riguardo all’utilizzo di DPI (tute e mascherine FF P3 in primo luogo).
In conclusione
La possibilità offerta a “tutte” le imprese di eseguire “sporadici” e “modesti” interventi su materiali contenenti amianto in matrice compatta è sicuramente interessante, ma non può assolutamente essere improvvisata.
Se un’impresa volesse quindi intraprendere l’esecuzione di ESEDI, prima di tutto dovrebbe provvedere a formare specificatamente i suoi lavoratori. Dovrebbe quindi dotarsi delle necessarie attrezzature (pompe per incapsulare, teli in polietilene, sacconi etc.) e dei necessari DPI. Dovrebbe poi predisporre un proprio “registro degli interventi ESEDI” da esibire nel caso di sopralluoghi ispettivi, revisionando inoltre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, con probabile modifica dei protocolli di sorveglianza sanitaria. Senza dimenticare che, a breve, sono da attendersi indicazioni specifiche da parte della Regione Lombardia e/o delle varie ASL.