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FORMALDEIDE, ANALISI E MONITORAGGIO

Cosa è cambiato?

Il 1 gennaio 2016 la classificazione della Formaldeide è passata da sospetto cancerogeno a CANCEROGENO PRESUNTO o CERTO.
La nuova classificazione di pericolo prevista ai sensi del Regolamento CE n.1272/2008 (Regolamento CLP) è la seguente:

CARC. 1B; H350 “PUO’ PROVOCARE IL CANCRO”

Tale modifica è fissata dal Regolamento UE n.895 del 14/08/2014 e normative collegate.

Quali settori produttivi potrebbero venire a contatto con la formaldeide?

La formaldeide, o i prodotti che la possono rilasciare, sono ampiamente utilizzati in diversi settori produttivi:

INDUSTRIA
DEL LEGNO
resine e vernici per mobili, pannelli in legno truciolato e MDF, collanti
INDUSTRIA
DELLA PLASTICA
lavorazioni a caldo delle materie plastiche, resine, solventi
SETTORE
METAL-MECCANICO
lavorazioni con olii minerali e fluidi lubro-refrigeranti
SETTORE
MEDICO E COSMETICO
conservanti, fissativi per istologia e disinfettanti

INDUSTRIA
SIDERURGICA
resine per forme e anime in terra da fonderia

SETTORE
TESSILE
fissativi

Le attività indicate, che presentano rischio di possibile esposizione per i lavoratori, comprendono sia quelle che utilizzano materie prime contenenti formaldeide, sia le attività che utilizzano materie prime donatrici di formaldeide (tipo fluidi lubro-refrigeranti), sia le attività per le quali è possibile un rilascio di formaldeide per termo-degradazione di prodotti (tipo resine, plastiche).
Diventa, quindi, fondamentale esaminare i propri processi produttivi e valutare con attenzione se l’attività può comportare rischio di esposizione per i lavoratori e, in primis, operare la sostituzione del prodotto o miscela contenente formaldeide o fonte di formaldeide con altri non pericolosi.

Cosa è necessario fare

Se la sostituzione non risulta possibile, è necessario attuare una serie di approfondimenti e indagini al fine di adempiere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capitolo II, Sezione II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”:

  1. Studiare le misure tecniche, organizzative, procedurali che si possono introdurre per limitare e contenere i rischi per gli operatori (Articolo 236);
  2. Rilevare analiticamente i livelli di esposizione nei vari processi coinvolti con appositi campionamenti (Articolo 237);
  3. Approfondire e/o aggiornare il DVR, con particolare riferimento alla Valutazione dei Rischi di esposizione ad agenti chimici/cancerogeni;
  4. Applicare gli obblighi formali previsti: registro degli esposti, vigilanza sanitaria, informazione e formazione (Articolo 243).

A seguito della classificazione, da parte del Regolamento UE n. 895/2014, della formaldeide come cancerogeno umano, è buona prassi mantenere livelli ambientali più bassi ragionevolmente raggiungibili (principio ALARA = as low as reasonably achievable).
Per garantire una migliore gestione del problema, la Direzione Welfare di Regione Lombardia ha pubblicato il 15 novembre 2016 il Decreto n. 11665 – “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide”. Il provvedimento è stato redatto dal Laboratorio di Approfondimento “Rischio Chimico” sulla base delle raccomandazioni conclusive indicate dallo SCOEL (Comitato Scientifico europeo per i Livelli di Esposizione Occupazionale) il 30/06/2016 (SCOEL/REC/125 – Formaldehyde)
Di seguito si riporta la proposta di valori di concentrazione soglia per una corretta valutazione prima, e gestione poi, del rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a formaldeide:

  • 0.369 mg/mc (0.3 ppm): VALORE LIMITE DA NON SUPERARE (OEL-TWA, 8h, valore di riferimento SCOEL); a tale valore i lavoratori sono considerati esposti ad agenti cancerogeni secondo il Titolo IX Capo II del D. Lgs. 81/08;
  • 0.184 mg/mc: LIVELLO DI AZIONE: viene individuato come la metà del valore OEL-TWA;
  • 0.1 mg/mc: VALORE DI RIFERIMENTO limite di qualità dell’aria indoor e outdoor proposto dall’ OMS per la popolazione generale, definito protettivo per gli effetti a lungo termine.

In tutte le attività lavorative nelle quali la formaldeide è presente come materia prima, impurezza e/o prodotto secondario della lavorazione, è necessario procedere considerando gli operatori a potenziale rischio di esposizione. La determinazione della fascia di esposizione, tra le 3 soglie considerate, deve avvenire utilizzando una strategia di indagine che includa tecniche, modalità di campionamento ed analisi in conformità alle norme UNI EN 689/1997 e UNI EN 482/2015.

APPROFONDIMENTI

Cosa può fare EST per voi

La proposta operativa di EST risponde alle seguenti domande:

  1. Il mio processo produttivo ricade tra quelli soggetti a valutazione dell’esposizione?
  2. Esistono fonti di formaldeide indirette nei miei prodotti/sottoprodotti?
  3. Le schede di sicurezza (SDS) delle materie prime sono sotto controllo?
  4. Posso sostituire prodotti contenenti formaldeide con altri non pericolosi?
  5. Qual è il livello di esposizione a formaldeide dei miei lavoratori?
  6. L’efficienza dei miei sistemi di aspirazione è corretta?
  7. Quali misure tecniche ed organizzative posso attuare per minimizzare il rischio?
  8. Il Documento Valutazione dei Rischi (DVR) è aggiornato con le normative vigenti?
  9. I miei operatori utilizzato dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi?
  10. Quali obblighi di formazione ed informazione devo introdurre in azienda?
  11. La mia determina autorizzativa deve essere aggiornata?

Ti sei posto almeno una delle domande che ti abbiamo proposto?
Hai la necessità di approfondire l’argomento?
Allora non perder tempo e CONTATTACI!

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