Sul Bollettino. Uff. Regione Lombardia n° 37 del 09/09/2013 è stata pubblicata la Circolare Regionale n° 19 del 05/08/2013 “Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.
Tra gli elementi più significativi contenuti nella Circolare citata si segnalano i seguenti:
- Si conferma che in Regione Lombardia, le Autorità Competenti all’adozione dell’AUA sono le Province, mentre il SUAP è l’unico punto di accesso per il richiedente.
- Le nuove disposizioni si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (indipendentemente dal tipo di impresa a cui tali impianti appartengono).
- Oltre agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’AUA anche i seguenti procedimenti che già oggi si caratterizzano per «l’unicità» e che prevedono quindi l’accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto:
- il procedimento unico di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, concernente l’autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- l’autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, sia relativamente alle autorizzazioni ex art. 12 del d.lgs. 387/2012 che relativamente alle procedure semplificate di cui al d.lgs. 28/2011 (Procedura Abilitativa Semplificata);
- Nella Circolare vengono definiti in dettaglio gli iter amministrativi da seguirsi per il rilascio dell’AUA nei diversi casi.
- Viene chiarito che, nei casi di modifica sostanziale o di rinnovo di una delle autorizzazioni di cui alle lettere a), c) ed e) dell’art. 3 comma 1 (autorizzazione agli scarichi, autorizzazione alle emissioni con procedura ordinaria, comunicazione o nulla osta di impatto acustico) il Gestore deve necessariamente richiedere l’AUA al momento della scadenza o modifica sostanziale di una di queste.
- Viene inoltre chiarito che, in caso di attività soggette sia ad autorizzazioni che a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale è facoltà del Gestore, alla scadenza della primo titolo abilitativo (se costituito da comunicazione o autorizzazione generale), provvedere al rinnovo richiedendo o meno l’AUA.
- In ogni caso l’AUA dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell’esercizio dell’impianto. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il Gestore che deve o intende richiedere l’AUA presenta la documentazione necessaria per l’istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.
Al fine di non aggravare il procedimento sia nei confronti delle imprese sia nei confronti delle Autorità competenti, si ritiene che, nei casi in cui le condizioni d’esercizio o le informazioni contenute nei titoli abilitativi preesistenti non siano mutate, l’autorità competente debba far riferimento alla documentazione già in possesso. In tal caso, il Gestore non deve presentare nuovamente la documentazione ma fornire i riferimenti autorizzativi vigenti e dichiarare, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa», l’invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del precedente rilascio. - In attesa di disporre del modello ministeriale con la Circolare si approva un “modello generale di istanza di autorizzazione unica ambientale” che, fino a nuove disposizioni, dovrà essere utilizzato dai Gestori per la richiesta dell’AUA.
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