In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti ed interpretazioni pervenute in relazione alla gestione dei procedimenti di bonifica, il ministero dell’Ambiente ha fornito delucidazioni finalizzate a definire un indirizzo comune su alcuni temi e garantire omogenei livelli di tutela ambientale e sanitaria sul territorio nazionale (rif.Prot.0001495.23-01-2018).
Obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione e onere probatorio.
Relativamente agli obblighi del proprietario, la nota del Ministero evidenzia che:
- la normativa di riferimento specifica in modo dettagliato obblighi e responsabilità del proprietario di un sito potenzialmente contaminato;
- nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, il proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione, è comunque tenuto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi;
- nell’ambito delle attività di verifica e di indagine svolte dalla pubblica amministrazione per l’individuazione del soggetto responsabile trova applicazione la regola probatoria (intesa come “preponderanza dell’evidenza” o “più probabile che non”);
- in ogni caso, il proprietario o gestore, ancorché non responsabile dell’inquinamento, è tenuto a porre in essere adeguate misure di prevenzione;
- la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nelle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell’azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente;
- il fenomeno della fusione per incorporazione di una società in un’altra determina una successione dei diritti e degli obblighi in capo alla società acquisita.
Appare chiaro, quindi, come anche il ruolo del proprietario incolpevole SIA SIGNIFICATIVO.
Inquinamento diffuso.
Relativamente all’inquinamento diffuso, il documento rimanda dapprima alla definizione contenuta all’interno del Decreto Legislativo n. 152/2006, in cui l’inquinamento diffuso viene definito all’art. 240, comma 1, lettera r) quale «la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine».
E’ opportuno chiarire che l’inquinamento diffuso non si identifica solamente con l’inquinamento di un’area “estesa/vasta”. Non si può, infatti, parlare di inquinamento diffuso in tutti i casi in cui è comunque possibile determinare uno o più soggetti responsabili in relazione all’individuazione del nesso causale (quali la vicinanza degli impianti e la riconducibilità dei contaminanti rilevati al ciclo produttivo di un determinato operatore).
Estratto dalla Nota Ministeriale 23/01/2018
Cosa fa EST?
Vuoi approfondire l’argomento o hai bisogno di delucidazioni?
Stai pensando di acquisire un immobile o un terreno già interessato da attività produttive, industriali, commerciali o logistiche?
Stai per avviare una transazione o un acquisizione di un’azienda anche in regime controllato/commissariato (procedure fallimentari, concordato preventivo, in liquidazione)?