In un precedente articolo del febbraio 2016 (clicca qui) avevamo illustrato i contenuti e gli adempimenti previsti dalla Direttiva 2013/35/UE in tema di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, indicando che i contenuti di tale Direttiva avrebbero dovuto essere recepiti dagli Stati membri entro il termine del 1° luglio 2016.
Segnaliamo ora che sulla Gazzetta Ufficiale del 18/08/2016 è stato finalmente pubblicato il Decreto di recepimento:
D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”.
Le modifiche introdotte dal nuovo Decreto sono in vigore dal 2 settembre 2016.
In particolare, il nuovo Decreto modifica il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Titolo VIII, Capo IV, che riguarda la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Campi Elettromagnetici, da O Hz a 300 GHz.
Si ricorda che la Direttiva 2013/35/UE ha modificato i criteri di valutazione dei rischi, introducendo un sistema più articolato di tipi di livelli di azione in luogo dell’unico tipo di valori di azione presente nella Direttiva 2004/40/CE, che è stata abrogata. Nei mesi scorsi la Commissione Europea ha reso disponibile la versione in Italiano della “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”.
Ad oggi deve quindi ritenersi completato il quadro normativo di riferimento per lo svolgimento delle Valutazione di Rischi da Campi Elettromagnetici.
Le Aziende ed i Datori di Lavoro sono quindi oggi nelle condizioni di condurre un’analisi anche di questa tipologia di rischio, predisponendo al più presto una specifica Valutazione dei Rischi da esposizione a Campi Elettromagnetici.
Le Linee Guida europee confermano che, ad eccezione di alcuni casi più semplici, per i quali il rischio di esposizione può essere stimato a priori come trascurabile, in generale per la valutazione dell’esposizione è richiesto lo svolgimento di valutazioni specifiche e di misure in campo, con impiego di strumentazione adatta.
Se non avete ancora eseguito una valutazione specifica potete contattarci utilizzando i riferimenti nella pagina contatti.