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Carrelli elevatori in transito su strade pubbliche: un nuovo decreto lo consente anche a mezzi non immatricolati

carrello elevatore rfidSicuramente si tratta di una notizia positiva per le imprese: i carrelli elevatori (e macchine simili) anche non immatricolati, a ben precise condizioni possono circolare su strade pubbliche, per “brevi e saltuari” percorsi, tipicamente per esigenze di carico/scarico materiali.

Si tratta di una vera e propria inversione a U della normativa vigente, dopo che una circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (prot. 14906 del 10 giugno 2013), di cui abbiamo dato notizia in un precedente articolo, aveva sancito che i carrelli elevatori possono circolare su strada solo se immatricolati, senza eccezioni.

Viceversa, il Decreto 14 gennaio 2014 prot. 752 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2014 n. 28), recante norme in materia di “Immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico”, sostanzialmente ritorna – pur con modifiche procedurali – alla situazione precedente, ovvero a un regime autorizzativo in capo all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, sentito il parere dell’ente proprietario della strada interessata (tipicamente Comune e Provincia).

Nello specifico, la nuova procedura autorizzativa è ben descritta all’articolo 4 comma 1 del decreto: “L’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto”. L’autorizzazione “avrà validità massima di un anno prorogabile”.

L’autorizzazione è subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni tecniche e di sicurezza relative al carrello, elencate e dettagliate nell’articolo 2 del decreto, tra cui evidenziamo le seguenti:

  • essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  • essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
  • essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
  • essere munito di un sistema di frenatura;
  • essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine e alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
  • essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente.

Infine, il decreto impone una velocità massima di 10 chilometri orari.

Per scaricare il Decreto, cliccare qui