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La Corte di Cassazione boccia la qualifica di End of Waste per truciolati e segatura

  • Daniela 

Quando un rifiuto cessa di essere tale?

Sembra non esistere una risposta univoca a questa domanda, sebbene l’articolo 184 del D.Lgs. 152 del 2006 definisca le condizioni che il rifiuto deve soddisfare per assumere la tanto agognata qualifica di End of Waste.

Ne è prova il fatto che la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 5442 del 6 febbraio 2017, ha ribaltato la decisione del giudice di merito che aveva stabilito che il rifiuto in esame, costituito da truciolati e segatura, cessava di essere rifiuto in forza del fatto che “veniva costantemente ceduto ad altra società dietro fatturato pagamento di denaro”.

La Suprema Corte ha ritenuto invece che non si possa negare la qualifica di rifiuto ai materiali in esame senza considerarne la natura e la destinazione in ragione delle intenzioni del detentore. La posizione, decisamente rigida, è stata motivata col fatto che “opinare in termini diversi, al pari del primo giudice, comporterebbe dunque la facile creazione di pericolose aree di impunità, nelle quali numerose condotte oggettivamente integranti una fattispecie di reato ben potrebbero essere dissimulate da accordi- dolosamente preordinati- volti a privare il bene di una particolare qualità già a monte acquisita ed insuscettibile di esser cancellata”.

Continua quindi ad essere alimentata la confusione esistente attorno ai concetti di “End of Waste” e di “sottoprodotto”. Questo scoraggia le Aziende ad utilizzare tali qualifiche per i propri scarti di produzione.

In questo modo le Aziende rinunciano ad una gestione dei propri scarti di produzione molto meno onerosa, sia dal punto di vista economico che delle responsabilità del produttore, rispetto a quella riservata ai rifiuti.

Cosa possiamo fare per te?

I nostri tecnici, che da anni affiancano le Aziende nell’ottimizzazione della gestione dei propri scarti di produzione e rifiuti, sono a vostra disposizione.