Il mondo dei rifiuti è, ad oggi, sempre più portato all’attenzione dell’opinione pubblica e induce anche i legislatori e gli Enti di controllo ad occuparsi della materia in modo specifico ed oculato.
Lo stesso D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” ha dedicato un corposo capitolo, la parte IV, al tema della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati, affrontando aspetti di carattere amministrativo, tecnico e legale. In merito a quest’ultimo aspetto, ha introdotto un intero titolo dedicato al sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni sia di carattere penale che amministrativo, in dipendenza delle condotte portate in essere.
Le responsabilità sul tema riguardano tre categorie di operatori: i produttori, i trasportatori ed i gestori di impianti di smaltimento/recupero. Esempi di condotte potenzialmente sanzionabili, ovviamente non esaustivi ma rappresentativi dello scenario che si vuole esaminare in questo approfondimento, sono:
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in violazione alle prescrizioni dell’autorizzazione o dei requisiti richiesti o richiamati nelle comunicazioni;
- omessa o incompleta tenuta dei registri di carico/scarico per rifiuti pericolosi;
- trasporto con formulario identificativo del rifiuto (FIR) inesatto;
- false indicazioni nella predisposizione di certificato di analisi;
- ……
Diventa, quindi, fondamentale sotto l’aspetto sanzionatorio e penale ricorrere ad una corretta attribuzione dei codici CER (Catasto Europeo dei Rifiuti) ai rifiuti prodotti e smaltiti/recuperati, con la relativa attestazione delle caratteristiche di pericolosità del rifiuto stesso.
L’attribuzione di caratteristiche di pericolo ad un rifiuto comporta, anche, variazioni sostanziali negli oneri di smaltimento che il Produttore dovrà corrispondere all’impianto selezionato (gli ordini di grandezza passano da circa 35-40 €/t per gli inerti a 90-100 €/t per i non pericolosi, infine a 150-200 €/t per i pericolosi).
Alla luce di queste considerazioni emerge come sia importante rivolgersi ad un soggetto altamente qualificato nel campo analitico e della disciplina ambientale, terzo rispetto a quelli direttamente coinvolti nella filiera degli smaltimenti/recuperi (smaltitori/recuperatori, intermediari).
Vogliamo ora esaminare qualche aspetto più tecnico. In data 24 marzo 2012 è stata pubblicata la Legge n. 28 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, che all’art. 3 comma 6 precisa: “All’allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.”
La caratteristica di pericolo H14 si riferisce all’ecotossicità, cioè alla capacità di sostanze e preparati di presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell’ambiente.
L’adozione di questa caratteristica di pericolo è stata introdotta dal D.Lgs. Governo n° 205 del 03/12/2010 (recepimento della direttiva europea 2008/98/CE), in quanto nella versione precedente del Testo Unico Ambientale non era da tenere in considerazione fino all’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
L’introduzione di una nuova caratteristica di pericolo ha generato immediatamente la necessità di definire un aggiornamento nella classificazione dei rifiuti prodotti, con la possibilità concreta che alcuni rifiuti non pericolosi venissero riclassificati come pericolosi alla luce delle novità normative. Inoltre la procedura per l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 risultava particolarmente delicata e impegnativa se applicata a miscele complesse e non perfettamente definite come nel caso dei rifiuti.
La situazione ha portato alla necessità da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di emanare una serie di Pareri (e di successive rettifiche agli stessi) sulla definizione delle regole da applicare per l’adozione di questa caratteristica di pericolo.
La Legge n.28 permette di superare questa situazione, armonizzando inoltre i criteri di valutazione di pericolosità delle sostanze, in quanto i criteri dell’accordo ADR fanno riferimento direttamente al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), già implementato a livello comunitario per le sostanze e in fase di graduale attuazione anche per le miscele.
In relazione a quanto sopra descritto, EST S.r.l. si propone come società esperta nella tematica della classificazione dei rifiuti. È dotata di laboratorio accreditato ACCREDIA che soddisfa i requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17025; in particolare, svolge da oltre 25 anni verifiche analitiche in campo ambientale, con ampia esperienza nelle analisi su rifiuti, terreni ed acque sotterranee soggette a D. Lgs. 152/06.