Si segnala che con le leggi di conversione n° 98/2013 n° 99/2013 sono state tradotte in legge le modifiche al D.Lgs. 81/08 già approvate con Decreti Legge nello scorso giugno 2013 e già illustrate precedentemente (vedi articolo EST “Decreto Legge 69/2013: modifiche al D.Lgs. 81/08″).
Di seguito si richiamano le principali disposizioni approvate:
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
- Limitatamente ai settori di attivita’ a basso rischio infortunistico (da individuarsi con apposito decreto), è prevista quale alternativa al DUVRI la possibilità che il Committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento.
Dell’individuazione dell’incaricato di cui sopra deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
- E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo di redigere il DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra, non solo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, ma anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non e’ superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (DM 10 marzo 1998), o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (DPR n. 177/2011) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI, con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie, con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori (servizi o forniture).
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Con il decreto di individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico sarà anche individuato il modello con il quale i datori di lavoro di tali attività potranno dimostrare di aver eseguito la valutazione dei rischi (fatta salva la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate).
Formazione
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal D.Lgs. 81/08, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per RSPP e ASPP, e’ riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Analogamente, in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal D.Lgs. 81/08, per dirigenti, preposti, lavoratori e RLS in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Notifica di inizio attività produttiva
La notifica all’organo di vigilanza competente, previsto dall’art. 67 comma 1 del D.Lgs. 81/08 (costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, nonchè ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti), è effettuata tramite comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), con modulistica che verrà definita mediante successivo decreto.
Verifiche periodiche attrezzature in allegato VII
I termini per la prima verifica di competenza dell’INAIL passano da 60 a 45 giorni, mentre il termine per le successive verifiche, effettuate dalle ASL, resta a 30 giorni.
Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08.
Cantieri temporanei o mobili
E’ inserita tra le esclusioni dal campo di applicazione del capo I l’ipotesi di lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché di piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato XI.
E’ inoltre prevista, mediante apposito decreto, la semplificazione dei modelli di POS, PSC e del fascicolo dell’opera.
Prestazioni di breve durata
Viene prevista la definizione, mediante decreto, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08 in caso di prestazioni che implichino la permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
Certificazioni sanitarie
Vengono soppressi diversi obblighi di certificazione sanitaria, tra cui si segnalano i seguenti:
- certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’art. 9 del DPR 1668/56 e all’art. 8 della L. 977/67, limitatamente alle lavorazioni non a rischio;
- per i lavoratori che rientrano nell’ambito del D.Lgs. 81/08, certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
Volontariato
Oltre che nei confronti dei volontari (legge 266/91) e dei volontari che effettuano servizio civile, le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/08 (imprese familiari e lavoratori autonomi) si applicano anche ai soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni sportive dilettantistiche, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR 917/86.
Abilitazione all’uso di macchine agricole
Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole (Accordo 22 febbraio 2012, n. 53) è differito al 22 marzo 2015.
Maggiorazione 9,6% delle sanzioni pecuniarie
Confermata, a decorrere dal 1° luglio 2013, la maggiorazione del 9.6% delle sanzioni pecuniarie (amministrative e penali) in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. 81/08.