Il 21 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 18/2023, noto come “decreto acque potabili”. L’obbiettivo del decreto è migliorare la qualità delle acque potabili andando a toccare tutta la filiera di sistemi di distribuzione idrica fino al punto di consegna dell’utente.
La nuova normativa, che ha abrogato il D. Lgs. 31/2001, ha portato diverse novità rispetto al provvedimento precedente:
Il GIDI (Gestore Idrico della Distribuzione Interna) ossia il “responsabile del sistema idropotabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua”.
Nuovo approccio basato “Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie” differenziato a seconda della tipologia di edificio e della classe di rischio.
Stabilisce nuovi “Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano” elencati nell’Allegato I suddividendoli in queste categorie:
- Parte A: Parametri microbiologici
- Parte B: Parametri chimici
- Parte C: Parametri indicatori
- Parte D: Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni (Legionella e Piombo)
Quali sono le strutture prioritarie?
Strutture sanitarie, di riabilitazione, ambulatoriali e odontoiatrici
Strutture ricettive, alberghiere, istituti penitenziari, navi, stazioni e aeroporti
Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali e scolastiche
Caserme, istituti di istruzione dotate di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e Wellness), stabilimenti balneari
Per gli altri edifici (condomini, abitazioni, uffici, ecc.) non sono generalmente richieste azioni specifiche di valutazione e gestione del rischio. Tuttavia, si raccomanda l’applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale considerato che, con questo decreto, la responsabilità si estende fino al punto di consegna e quindi risultano coinvolti proprietari, titolari, amministratori direttori ecc..
