Il 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto depenalizzazioni, ovvero il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016.
Per quanto di nostro interesse, l’Allegato I del citato decreto, richiamato dall’articolo 1 comma 3, esclude esplicitamente da depenalizzazioni, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come pure, in materia ambientale, è escluso il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”. Ulteriore conferma la troviamo nella Circolare Ministero del Lavoro 06/2015 del 05 febbraio 2016.
Di seguito, tratte dall’Allegato I del Decreto Legislativo 08/2016, riportiamo, per quanto d’interesse, le principali leggi escluse dal provvedimento di depenalizzazione:
In materia di ambiente, territorio e paesaggio
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.
- Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”.
- Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati
pericolosi”, limitatamente all’art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q). - Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante “Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi”.
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante “Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”, limitatamente all’art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q).
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.
- Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla “Biodegradabilita’ dei detergenti sintetici”.
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico dell’energia nucleare”.
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
- Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per l’igiene e l’abitabilita’ degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali”, con riguardo alla violazione, sanzionata dall’art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
Per scaricare il Decreto Legislativo 08/2016 (decreto depenalizzazioni) cliccare qui
Per scaricare la circolare ministeriale 05/2016 cliccare qui