Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): pubblicato il nuovo regolamento europeo Focus sui DPI di terza categoria

Dispositivi di Protezione IndividualiIn materia di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), dobbiamo registrare un’importante novità: la pubblicazione del “Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016.

Un provvedimento legislativo che, a differenze delle “direttive”, non ha bisogno di alcun recepimento da parte degli stati membri, e quindi, nei tempi previsti, avrà a tutti gli effetti valenza di legge.

Com’è ovvio, il nuovo regolamento interessa, in primo luogo, i fabbricanti di DPI e tutti i soggetti della cosiddetta “catena della distribuzione”, ivi compresa la cosiddetta “vendita a distanza”, che dovranno adeguarsi alle nuove prescrizioni. Il regolamento, infatti, non entra nel merito dell’uso dei DPI (articolo 6), lasciando la definizione di tali prescrizioni agli stati membri.

Il nuovo regolamento prevede, per i Dispositivi di Protezione Individuali, i cosiddetti Requisiti Essenziali di Sicurezza (Allegato II), che devono essere alla base della progettazione e della costruzione dei DPI stessi. Vengono inoltre dettagliati gli obblighi dei mandatari, degli importatori e dei distributori, in effetti non lievi.

Da segnalare ben dieci allegati tecnici, tra cui, all’Allegato I, troviamo la suddivisione dei DPI nelle ben note tre categorie, con un’annotazione: per tutti i DPI indicati di terza categoria, dovrà scattare l’obbligo di formazione e addestramento, come previsto dall’articolo 77 comma 5 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, secondo il quale “l’addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell’udito”. Probabilmente, sarà necessario – e diremmo auspicabile – un provvedimento legislativo “di raccordo”, al fine di evitare equivoci o errate interpretazioni, come appare evidente dal seguente raffronto, per quanto i due elenchi siano in gran parti sovrapponibili:

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, articolo 4 commi 5 e 6

5. Appartengono alla terza categoria i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) non abbia la possibilita’ di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

  • a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  • b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
  • c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
  • d) i DPI per attivita’ in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  • e) i DPI per attivita’ in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50 °C;
  • f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto
  • g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attivita’ che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Regolamento (UE) 2016/425 – Allegato I

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

  • a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
  • b) atmosfere con carenza di ossigeno;
  • c) agenti biologici nocivi;
  • d) radiazioni ionizzanti;
  • e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
  • f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
  • g) cadute dall’alto;
  • h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
  • i) annegamento;
  • j) tagli da seghe a catena portatili;
  • k) getti ad alta pressione;
  • l) ferite da proiettile o da coltello;
  • m) rumore nocivo.

L’entrata in vigore è differenziata, parte il 21 ottobre 2016 e parte il 21 marzo e 21 aprile 2018.

Per scaricare il regolamento, cliccare qui

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