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EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALUTAZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

Il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170” ha previsto alcune modifiche al testo unico ambientale (D.Lgs. 152/06).

In particolare, all’art. 271 del testo unico è stato aggiunto il comma 7-bis, che introduce disposizioni specifiche per le emissioni delle seguenti tipologie di sostanze pericolose:

a)     sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);

b)     sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tabella A2 della parte II dell’allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006);

c)      sostanze classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), il cui elenco aggiornato è consultabile al seguente indirizzo: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table

Nello specifico, queste sostanze devono essere sostituite, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui determinate sostanze pericolose sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviano all’autorità competente una relazione con la quale analizzare la disponibilità di alternative, considerare i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

In relazione alle tempistiche imposte dal Decreto, la scadenza per l’invio di tale relazione è fissata al 28 Agosto 2021.

Con D.G.R. 7 giugno 2021, n. XI/4837 Regione Lombardia ha fornito proprie specifiche tecniche mediante la pubblicazione della “Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del d.lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose”.

Le linee guida forniscono indicazioni al fine di:

  • chiarire quali siano le sostanze/miscele che devono essere oggetto di indagine;
  • chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui all’art 271 c 7bis alla luce anche di quanto precisato dal Ministero della Transizione Ecologica;
  • fornire alcuni criteri utili a valutare la fattibilità tecnico-economica degli interventi conseguenti alla sostituzione delle sostanze/miscele oggetto di indagine, in particolare sulla base del principio della “significatività” delle emissioni;
  • delineare una procedura che consenta di adempiere alle disposizioni di cui all’art 271 c. 7bis attraverso una serie fasi di indagine consequenziali al fine di garantire adeguati livelli di uniformità e proporzionalità ai processi valutativi.

Se ritenete di rientrate tra i soggetti coinvolti, non esitate a contattarci per verificare se siete soggetti all’adempimento e per impostare le valutazioni necessarie alla stesura della prevista relazione.

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