Il 29 marzo 2018 è stata diramata dal Ministero dell’ambiente la Circolare n.4843 che fornisce chiarimenti interpretativi al DM n.22 del 14/02/2013, il quale definisce i criteri “End of Waste” da rispettare affinché tipologie di combustibile solido secondario (CSS) cessino di essere qualificate come rifiuto.
Finalità della circolare è fare chiarezza definitiva rispetto al Decreto, che aveva autorizzato l’utilizzo del combustibile da rifiuti CSS in cementifici e centrali termoelettriche:
“Il car-fluff (codice CER 19 10 04) è ammissibile alla produzione del CSS-Combustibile in quanto rifiuto speciale non pericoloso”
CAR-FLUFF, veicoli a fine vita e target europei
L’articolo 184-ter comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 (TUA) stabilisce che i rifiuti che cessano di essere tali (end of Waste) sono da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di riuso e recupero stabiliti dalla Direttiva europea 2000/53/CE “Veicoli a fine vita” recepita in Italia dal D.Lgs. n.209 del 24/06/2003. Tra i target fissati vi è il recupero di almeno il 95% del veicolo a fine vita a partire dall’anno 2015.
A che punto è l’Italia? Il risultato ottenuto dall’Italia nel 2015 è stato pari a 84,7%, inferiore di oltre 10 punti percentuali rispetto al suddetto obiettivo. Appare molto utile, per il raggiungimento dell’obiettivo, il chiarimento del Ministero dell’Ambiente al recupero del car-fluff per la preparazione del CSS combustibile.
L’obiettivo di contribuire a:
- incremento livello di recupero dei rifiuti (ogni anno i veicoli giunti a fine vita generano circa 650mila tonnellate di rifiuti, fonte AIRA 2016);
- riduzione smaltimento di rifiuti in discarica (150mila tonnellate di car-fluff prodotto in Italia nel 2016 è stato smaltito in discarica);
- risparmio utilizzo di risorse naturali (sostituzione calorica dei combustibili negli impianti italiani di produzione del clinker, AITEC 2016);
- diminuzione dipendenza da combustibili convenzionali (Rapporto di Sostenibilità AITEC 2016).
End of Waste del CAR-FLUFF
Sono elevati i margini per trattare nei cementifici italiani i volumi di CSS-combustibile ottenibili da car fluff (CER 19 10 04) seguendo così un approccio di economia circolare. Su questo punto, il Ministero dell’Ambiente ha chiesto il supporto del Comitato di Vigilanza e Controllo, il quale, in sede di Rapporto Anno 2015 sull’applicazione del citato DM 22/2013, ha ritenuto che “tale impostazione appare coerente con la valutazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti ammessi alla produzione del CSS combustibile (conformi alla Tab. 1 Allegato 1 del DM 22/2013).”
L’iniziale confusione, in merito all’inclusione di tutto il sotto-capitolo CER 19 10 (punto 3, allegato 2 al DM) recante ”Rifiuti non pericolosi non ammessi per la produzione del CSS-COMBUSTIBILE”, è stata così sanata, trasformando il Car-fluff in un “end of waste” (EoW). Sono confermati esclusi soltanto i codici CER 19 10 01 e 19 10 02 del capitolo. Le Pubbliche Amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni (Provincia e Regione) per la produzione e l’utilizzo del CSS-Combustibile dovranno fare riferimento a queste nuove indicazioni del Ministero.
Analisi del CSS e CAR-FLUFF
Da un punto di vista ambientale, la classificazione del combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc), D.Lgs 152/2006 si basa sui requisiti ambientali, tecnologici e prestazionali previsti nella norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 “Solid recovered fuels” (SRF) come meglio specificati nella Tabella 1, allegato1 al DM 22/2013.
Il produttore deve verificare la conformità di ciascun lotto di CSS prodotto emettendo la relativa Dichiarazione di conformità nel rispetto delle prescrizioni indicate al capitolo 8, in particolare per le analisi chimiche (metalli pesanti, cloro e mercurio) e fisiche (potere calorifico).
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