END OF WASTE: COMPETENZA DELLO STATO LA CESSAZIONE DI QUALIFICA COME RIFIUTI

La definizione di cessazione della qualifica di rifiuto è stabilita dall’art. 6 della Direttiva 2008/98/CE Rifiuti: gli Stati membri possono inoltre decidere (in assenza di categoria specifica comunitaria) caso per caso se un determinato rifiuto possa essere qualificato come EoW. Sono esclusi dal processo enti e/o organizzazioni interne allo Stato, quali le Regioni, in quanto il riferimento normativo della Direttiva va all’intero territorio di uno Stato membro.

Questo il nodo su cui si sviluppa la sentenza del Consiglio di Stato n.1129/2018 che ribalta la sentenza del TAR Veneto n.1422/2016 e il relativo nulla osta ad un’attività di trattamento e recupero di rifiuti costituiti da pannolini e assorbenti, qualificandola come attività di recupero di tipo R3. Qualifica ed autorizzazione ordinaria che la regione Veneto aveva inizialmente respinto, non essendo tra quelle previste dalla Direttiva 2008/98/CE.

Recita la sentenza n.1129 “Il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo Stato, che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione. La stessa Direttiva UE non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro”.

AUTORIZZAZIONI DI END OF WASTE (EoW)

Preme sottolineare come tutto ciò alimenta la confusione nel settore degli “End of Waste (EoW)”, in parte già riordinato con D.M. 264/2016 per la parte riguardante i SOTTOPRODOTTI (art. 184-bis D.Lgs. 152/2006) di cui abbiamo parlato in altro articolo.

Ci riferiamo alla nota del Ministero dell’Ambiente n.10045 del 01/07/2016 con cui il dicastero ha fornito indicazioni uniformi utili al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Amministrazioni competenti (Regioni e Provincie) richiamando nello specifico le disposizioni dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto”.

Tra queste indicazioni vi è la modalità “le Regioni possono, in via residuale  in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli articoli 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell’articolo 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione comunitaria”.

E’ proprio questa indicazione di possibile competenza alla Regione del MATTM ad essere condivisa dalla sentenza del TAR Veneto n.1422/2016 per sbloccare l’iter autorizzativo dell’azienda di trattamento e recupero pannolini. Percorso di interpretazione amministrativo che prosegue in Regione con la pubblicazione recente sul BURV della Deliberazione Giunta Regionale n. 120 del 07/02/2018Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto ‘caso per caso’ ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”.

Un provvedimento che intende fornire alcune specifiche indicazioni di carattere tecnico e operativo alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia che rilasciano autorizzazioni ad impianti di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006.

COSA POSSIAMO FARE PER TE?

Si capisce come la tempestiva sentenza del Consiglio di Stato n.1129/2018 del 28/02/2018 rappresenti un evidente stop di competenza alle Regioni, che mal si concerta con le circolari che il dicastero competente distribuisce a sua volta.

Continua quindi ad essere alimentata la confusione esistente attorno ai concetti di “End of Waste”, di qualifica “rifiuto o sottoprodotto” e di processo di trattamento rifiuti. Tutti elementi che nell’intenzione del legislatore dovrebbero invece concorrere al raggiungimento dell’obiettivo di recupero del 50% dei rifiuti previsto dalla stessa Direttiva 2008/98/CE in ottica di green economy.

Da un punto di vista industriale, tutto ciò determina in concreto la rinuncia delle Aziende ad una gestione dei propri scarti di produzione o alla valorizzazione dei rifiuti prodotti: pratica molto meno onerosa, dal punto di vista economico e di responsabilità, rispetto a quella riservata ai rifiuti propri.

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