Importante novità in materia di Fibre Artificiali Vetrose (FAV), con la pubblicazione di un “Accordo Stato Regioni” – n. 59/CSR del 25 marzo 2015 – che sancisce l’approvazione e l’adozione delle “Linee guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute”.
Tali Linee guida, così come definite dall’articolo 2 comma 1 lettera z) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nell’ambito dell’applicazione del Titolo IX – Sostanze pericolose, Capo I – Protezione da agenti chimici e Capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del citato Decreto 81/2008, si prefiggono lo scopo di “provvedere ad assicurare una corretta valutazione e consapevolezza dei rischi da parte di tutti i soggetti interessai, compresi gli utilizzatori finali, sia negli ambienti di lavoro, sia di vita, nonché favorire sul piano della tutela della salute (…) l’adozione di misure di prevenzione adeguate, in linea con la vigente normativa, avendo come destinatari particolari, ma non esclusivi, sia i datori di lavoro che gli organi di vigilanza, che hanno la responsabilità di garantire il pieno rispetto della normativa”.
La pubblicazione di queste Linee guida ufficiali, che a tutti gli effetti sostituiscono le precedenti Linee guida relative al “corretto impiego delle fibre di vetro isolanti”, emanate con la Circolare del Ministero della Sanità n. 23 del 25 novembre 1991, rendono di fatto necessaria la revisione, o comunque l’integrazione, del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, ai sensi dell’articolo 29 comma 3 Decreto Legislativo 81/2008, secondo il quale “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (…)”. Obbligo previsto, a livello generale, anche dall’articolo 18 comma 1 lettera z), secondo il quale, tra gli obblighi del datore di lavoro, viene citato l’obbligo di “aggiornare le misure di prevenzione in relazione (…) al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”.
Infine, si ricorda che, nel caso della presenza in azienda di “agenti cancerogeni e mutageni”, la relativa valutazione del rischio deve comunque essere “effettuata nuovamente” ogni tre anni, come prescritto dall’articolo 236 comma 5 Decreto Legislativo 81/2008.
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