Il recente “Accordo Stato Regioni” in materia di “requisiti minimi della formazione”, di cui abbiamo già dato notizia (vedi https://www.estambiente.it/?p=1071), fissa anche i criteri per l’utilizzo della cosiddetta “formazione a distanza”, anche detta “e-learning”.
In effetti, si tratta di criteri piuttosto limitanti, e probabilmente deludenti per molti, che speravano in un maggiore utilizzo di queste innovative metodologie di formazione. Ma, del resto, le pesanti implicazioni di carattere penale insite nella “corretta o non corretta formazione” dei lavoratori – in primo luogo in relazione alle responsabilità connesse a possibili infortuni – ben difficilmente potranno consentire, anche in futuro, un utilizzo generalizzato della formazione a distanza.
Di fatto, la formazione a distanza riveste un ruolo per così dire “accessorio” rispetto alla globalità delle attività formative che un’azienda deve porre in atto. Nello specifico, la formazione a distanza potrà essere utilizzata solo nei seguenti casi:
• per la formazione di carattere generale dei lavoratori, ovvero il “modulo base” di 4 ore;
• per la formazione dei dirigenti;
• per i corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore;
• per una parte della formazione aggiuntiva dei preposti (di complessive 8 ore);
• per eventuali verifiche annuali del mantenimento della formazione acquisita.
Appare quindi del tutto evidente che il “cuore” delle attività formative rivolte ai lavoratori – le 4, 8 o 12 ore “specifiche”, in base alle classi di rischio delle aziende – non può essere svolta in modalità e-learning. A maggior ragione, questa modalità non può essere utilizzata per la formazione e l’addestramento finalizzati all’utilizzo di macchine o attrezzature (carrelli elevatori, gru etc.), e neppure per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.
Da un punto di vista operativo, l’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni precisa una serie di condizioni, per la verità sempre piuttosto generiche, che devono, di fatto, essere “riempite” di contenuti tecnici e operativi:
• sede e strumentazioni, che devono essere “idonee”;
• programma e materiali didattico;
• disponibilità di un tutor, in possesso di un’esperienza specifica triennale, alla pari dei docenti della formazione “classica”;
• opportune prove di valutazione;
• la verifica di apprendimento finale deve essere eseguita “in presenza”, e non a distanza;
• la frequenza deve essere certificabile tramite specifici “sistemi di tracciabilità”;
• i materiali didattici devono essere studiati in rapporto ai fruitori;
• le fasi formative del corso non possono essere “saltate” o eluse.
In pratica, pensiamo che la formazione a distanza, nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, non potrà mai sostituire la classica formazione in aula e sul campo, ma potrà solo affiancarsi ad essa, in modo accessorio.