Formazione a distanza: si può, ma con molti limiti

Il recente “Accordo Stato Regioni” in materia di “requisiti minimi della formazione”, di cui abbiamo già dato notizia (vedi https://www.estambiente.it/?p=1071), fissa anche i criteri per l’utilizzo della cosiddetta “formazione a distanza”, anche detta “e-learning”.

In effetti, si tratta di criteri piuttosto limitanti, e probabilmente deludenti per molti, che speravano in un maggiore utilizzo di queste innovative metodologie di formazione. Ma, del resto, le pesanti implicazioni di carattere penale insite nella “corretta o non corretta formazione” dei lavoratori – in primo luogo in relazione alle responsabilità connesse a possibili infortuni – ben difficilmente potranno consentire, anche in futuro, un utilizzo generalizzato della formazione a distanza.
Di fatto, la formazione a distanza riveste un ruolo per così dire “accessorio” rispetto alla globalità delle attività formative che un’azienda deve porre in atto. Nello specifico, la formazione a distanza potrà essere utilizzata solo nei seguenti casi:
•    per la formazione di carattere generale dei lavoratori, ovvero  il “modulo base” di 4 ore;
•    per la formazione dei dirigenti;
•    per i corsi di aggiornamento quinquennali della durata di 6 ore;
•    per una parte della formazione aggiuntiva dei preposti (di complessive 8 ore);
•    per eventuali verifiche annuali del mantenimento della formazione acquisita.

Appare quindi del tutto evidente che il “cuore” delle attività formative rivolte ai lavoratori – le 4, 8 o 12 ore “specifiche”, in base alle classi di rischio delle aziende – non può essere svolta in modalità e-learning. A maggior ragione, questa modalità non può essere utilizzata per la formazione e l’addestramento finalizzati all’utilizzo di macchine o attrezzature (carrelli elevatori, gru etc.), e neppure per l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.

Da un punto di vista operativo, l’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni precisa una serie di condizioni, per la verità sempre piuttosto generiche, che devono, di fatto, essere “riempite” di contenuti tecnici e operativi:
•    sede e strumentazioni, che devono essere “idonee”;
•    programma e materiali didattico;
•    disponibilità di un tutor, in possesso di un’esperienza specifica triennale, alla pari dei docenti della formazione “classica”;
•    opportune prove di valutazione;
•    la verifica di apprendimento finale deve essere eseguita “in presenza”, e non a distanza;
•    la frequenza deve essere certificabile tramite specifici “sistemi di tracciabilità”;
•    i materiali didattici devono essere studiati in rapporto ai fruitori;
•    le fasi formative del corso non possono essere “saltate” o eluse.

In pratica, pensiamo che la formazione a distanza, nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, non potrà mai sostituire la classica formazione in aula e sul campo, ma potrà solo affiancarsi ad essa, in modo accessorio.

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