In materia di formazione dei lavoratori addetti all’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari (gru a torre, carrelli elevatori, macchine movimento terra etc.), di cui all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, (di cui ci siamo già occupati), continuano i chiarimenti e le puntualizzazioni del Ministero del Lavoro. Tocca quindi alla circolare 21/2013 del 10 giugno 2013 fornire nuovi spunti interpretativi, in generale di lieve entità e, potremmo dire, di dettaglio.
L’aspetto forse più rilevante lo troviamo al punto 4. della circolare, dove si precisa che le attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni di cui all’articolo 73 comma 5 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ovvero la necessità di una specifica formazione e abilitazione per i conducenti, “sono esclusivamente quelle elencate alla lettera A), punto 1, dell’Allegato A dell’Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa”. In tal senso, sono quindi esclusi dalla necessità di una specifica formazione e abilitazione per l’uso, le seguenti attrezzature di lavoro: “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale; trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini; carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedili etc.”.
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