L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in materia di “requisiti minimi della formazione dei lavoratori”, in applicazione dell’articolo 37 comma 2 del Decreto 81/2008, fissa anche i criteri per l’utilizzo della cosiddetta “formazione a distanza”, anche detta “e-learning”, di cui ci siamo occupati in un precedente articolo (cliccare qui).
Tali criteri, riportati nell’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni, si caratterizzano, tuttavia, per un alto grado di genericità, con semplici enunciazioni di principio.
Fatta questa premessa, appare quanto mai utile la recente circolare della Regione Lombardia n. 17 del 29 luglio 2013, che, di fatto, si pone l’obiettivo di “dare sostanza” ai citati requisiti generali dell’Accordo Stato Regioni.
Rimandando per tutti i dettagli alla lettura della circolare regionale, di seguito vogliamo evidenziare i concetti di base, a cominciare dalla definizione di “formazione e-learning”: “modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturali (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”.
Abbiamo sottolineato i punti forse fondamentali: piattaforma informatica, interattività e interazione. In altri termini, grazie a una specifica piattaforma tecnologica, l’e-learning dovrà permettere di realizzare un percorso formativo “interattivo, per l’attuazione di un percorso di apprendimento dinamico, che si realizza all’interno di una comunità virtuale che consente ai discenti di partecipare alle attività didattico-formative, anche attraverso la possibilità di interagire tra di loro e con tutor qualificati”.
Appare quindi evidente che “la formazione erogata attraverso la mera trasmissione di lezioni frontali” non può in alcun modo essere ritenuta accettabile, in quanto l’e-learning deve soddisfare i seguenti requisiti essenziali:
- la multimedialità;
- l’interattività con i materiali;
- l’interazione umana tra discenti e docenti/tutor.
Inoltre, tale formazione deve essere fruita in orario di lavoro, e deve prevedere una “valutazione finale”, che non può essere eseguita a distanza, ma “in presenza”, cioè con la presenza fisica dei docenti/tutor e dei discenti (o con specifiche videoconferenze).
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