Senza voler esagerare e fare della facile retorica, siamo a una svolta storica nell’evoluzione della normativa nazionale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il 21 dicembre 2011 la “Conferenza Stato Regioni” ha infatti emanato l’accordo previsto dall’articolo 37 comma 2 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, ovvero i “requisiti minimi”, in termini di durata, contenuti e modalità, della formazione da impartire ai lavoratori, preposti e dirigenti.
Finalmente è possibile dare sostanza alla prescrizione dell’articolo 37 comma 1 del citato decreto, che prescrive alle imprese l’obbligo di fornire ai lavoratori “una formazione sufficiente ed adeguata”. Fino all’emanazione di questo accordo, nessuno poteva dire quand una formazione era “sufficiente e adeguata”, con la conseguenza che “tutti formavano tutti”, nei tempi, modi e contenuti più disparati. E pressoché senza possibilità di controllo e di intervento degli enti di controllo, salvo casi eclatanti.
Tutte le imprese dovranno ora verificare lo stato di formazione dei propri lavoratori, e adeguarlo in tempi relativamente rapidi (a seconda dei casi, 12 e 18 mesi), con un impegno oggettivamente non trascurabile
Riservandoci di approfondire in successivi articoli l’importante accordo, esso è scaricabile cliccando qui: Formazione_ART 37 C 2_Accordo Stato Regioni