Premesso che i lavoratori devono essere soggetti a una formazione specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in occasione “del trasferimento o cambiamento di mansione” (art. 37 comma 4 lettera b) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81), una recente circolare del Ministero del Lavoro (prot. 37/0020791/MA008.A001 del 27.11.2013) fornisce un importante chiarimento in materia, specificando che tale norma di legge va applicata a trasferimenti o cambiamenti di mansione che abbiano un carattere “sostanziale”, ovvero con “la sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente”.
In pratica, un cambiamento di mansione, di qualifica, o di reparto produttivo di un lavoratore non presuppone automaticamente la necessità di una formazione aggiuntiva/integrativa, che dovrà essere erogata solo a seguito di una valutazione di merito “della prestazione lavorativa nel nuovo servizio al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato”.
Per scaricare la circolare ministeriale formazione lavoratori per Cambio mansione (Circolare 37_20791_27 nov 2013) cliccare qui.