Formazione: una proposta per i “requisiti minimi”

Uno dei maggiori problemi nell’attuazione di un efficace e globale “sistema della sicurezza” aziendale, è senza dubbio l’assenza di precisi e omogenei “requisiti minimi” della formazione da impartire ai lavoratori.

Da un lato, l’articolo 37 comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 prescrive alle aziende di fornire ai lavoratori “una formazione sufficiente ed adeguata”, ma, dall’altro lato, non chiarisce cosa significhi “sufficiente ed adeguata”. Il comma 2 del medesimo articolo di legge prevede infatti che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Un accordo che, ad oggi, non ha ancora visto la luce, anche se circolano bozze più o meno affidabili.

Nell’attesa dell’emanazione dei criteri di cui all’articolo 37 comma 2, prendono forma  accordi locali, che nelle intenzioni dovrebbero anticipare le indicazioni della Conferenza Stato Regioni. Uno degli accordi più interessanti è stato formalizzato in Umbria nell’aprile 2011, dopo tre anni di sperimentazione sul campo. Il protocollo d’intesa, stipulato tra le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, la Regione, l’INAIL, l’ex ISPESL, la Direzione regionale del lavoro e le due Prefetture di Perugia e di Terni, vuole standardizzare le procedure per la formazione dei lavoratori, definendo i requisiti quali-quantitativi della progettazione formativa, nonché la procedura per ottenere l’attestato di conformità del corso stesso.

Nello specifico, il protocollo prevede un doppio binario formativo: uno di carattere “generale”, della durata di almeno 4 ore e valido per tutti i settori produttivi, e uno di carattere “specifico”, di durata variabile a seconda della classe di rischio dei diversi settori. Troviamo così una formazione “specifica” di 4 ore per i settori a basso rischio (commercio, pubblica amministrazione, servizi domestici), 8 ore per quelli a medio rischio (industria alimentare, tessile, trasporti, sanità) e 12 ore per quelli ad alto rischio (agricoltura, costruzioni, legno, smaltimento rifiuti). E’ inoltre previsto un aggiornamento obbligatorio quinquennale per tutti e tre i settori, della durata minima di 8 ore.

Per saperne di più:
Comunicato stampa
Protocollo d’intesa_Requisiti minimi Regione Umbria_INAIL

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