Una grande risorsa per migliorare la performance aziendale, e una grande opportunità per ridurre tutti i costi legati agli infortuni, alle malattie professionali e all’assenteismo in genere. Tutto questo, e probabilmente anche di più, è possibile ottenerlo con una “adeguata e sufficiente” attività di formazione rivolta ai lavoratori, sia pubblici che privati, ricordando che col termine di “formazione” s’intende l’insieme delle azioni volte a fornire al lavoratore “tutte” le conoscenze necessarie per fargli svolgere, con la massima efficienza e sicurezza, per sé e per gli altri, la propria specifica mansione:
- una informazione di carattere generale, in genere teorica;
- una formazione teorica di carattere specifico;
- una formazione pratica di carattere specifico, definibile anche come “addestramento”.
Entrando maggiormente nei dettagli, nella sua attuale interpretazione la formazione va intesa come:
- processo integrato e permanente;
- conoscenza e condivisione di valori e obiettivi;
- valorizzazione delle potenzialità dei singoli, all’interno di gruppi di lavoro interdisciplinari;
- apprendimento consapevole, con partecipazione attiva del personale.
Un processo complesso, che si pone i seguenti, principali obiettivi:
- potenziare le politiche di gestione del personale;
- dare risposte tempestive alle nuove richieste esterne, in un’ottica di massima competitività ed elasticità;
- fornire strumenti di aggiornamento specifico;
- supportare le politiche si sviluppo aziendale;
- garantire la massima sicurezza dei lavoratori.
Come appare evidente, la formazione è una primaria esigenza aziendale, ma anche un ben preciso obbligo di legge, nell’ambito della vigente legislazione in materia di sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e tutela ambientale.
Cosa dice la legge
Il “cuore” delle prescrizioni di legge in materia di formazione sui luoghi di lavoro è l’articolo 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di cui vale la pena riportare integralmente i punti salienti:
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. [ad oggi, non è ancora stato emanato alcun criterio]
(…)
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazion e di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L‘addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
(…)
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Una materia cui il legislatore ha dato molta importanza: la “mancata o non adeguata formazione dei lavoratori” è infatti sanzionata penalmente e, non a caso, un successivo aggiornamento del Decreto 81/2008 (in particolare il Decreto Legislativo 106/2009) ha aumentato tale sanzione, a differenza di quasi tutte le altre violazioni, per le quali le sanzioni sono state ridotte.
La formazione non s’improvvisa
Ad oggi, non essendo ancora stati emanati i “requisiti minimi” di cui all’articolo 37 comma 2 del Decreto 81/2008, teoricamente “ tutti potrebbero formare tutti”, ad eccezione di alcune figure particolari, come gli addetti al primo soccorso, i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, gli addetti al montaggio del ponteggio etc.
La situazione sta, però, rapidamente cambiando: sempre più spesso gli Enti di controllo – in primo luogo i Servizi PSAL delle ASL – esigono che la formazione rispetti ben precisi “requisiti minimi”, spesso dettati da accordi volontari locali, su base provinciale e/o regionale, stipulati tra istituzioni, associazioni di categoria e datoriali, nonché le organizzazioni sindacali (si veda il recente caso della Regione Umbria, di cui ci siamo già occupati: https://www.estambiente.it/?p=643).
Appare quindi evidente, per tutte le ragioni esposte, come la formazione non possa essere improvvisata, richiedendo esperienza e capacità organizzative e professionali. In questo contesto, EST ha maturato negli anni un’approfondita esperienza nella preparazione e nella gestione di corsi di formazione, sui seguenti principali temi:
- igiene nei luoghi di lavoro;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sicurezza nei laboratori chimici;
- sicurezza nel settore ambientale: gestione dei rifiuti, iter autorizzativo per gli scarichi idrici, gestione di interventi di bonifica, valutazione del rischio ambientale per le aziende, approvvigionamento delle acque, depurazione dei reflui, e altro ancora.
Tra i numerosi interventi eseguiti, a puro titolo esemplificativo, indichiamo i seguenti:
- “Corso per Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione” – Confindustria Bergamo –
anni 2004 – 2011
- “Corso FSE – Gestione e valutazione del rischio chimico” – Confindustria Bergamo – anno 2006
- “Corso FSE – Gestione acque, rifiuti e imballaggi” – Confindustria Bergamo – anno 2007
- “Utilizzo in sicurezza di gas tecnici, criogenici e speciali” – SIAD S.p.a. – anno 2007
- “Le disposizioni in materia di scarichi idrici alla luce del nuovo codice ambientale e dei documenti regionali” – Confindustria Bergamo – anni 2007 – 2011;
- “Difesa del suolo, bonifica dei siti inquinati, tutela delle acque e gestione risorse idriche” – Confindustria Bergamo – anno 2009;
- “Corso di formazione per responsabili e Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione – Sicurezza Cantieri titolo IV D. Lgs. 81/2008 c.m.i.” – Confindustria Bergamo – anno 2011.
Naturalmente, EST è in grado di rispondere alle specifiche esigenze formative di ogni singola azienda o amministrazione pubblica, su due principali livelli formativi:
- corsi di formazione “base”, ai sensi del Decreto 81/2008;
- corsi di formazione specifici, per particolari tipologie di lavoratori e mansioni.