In particolare, la sentenza cita, con riferimento agli artt. 188, 193 e ss. Del D.Lgs. 152/2006, che “tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l’accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento”.
Appare evidente, quindi, che le responsabilità del controllo all’interno della filiera della gestione dei rifiuti sono estese ad una pluralità di soggetti, in relazione ai diversi passaggi della catena produzione/trasporto/smaltimento.
Come sottolinea l’avv. Zaniolo, esperto sul D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, la sentenza costituisce un importante insegnamento per le imprese che a seguito dell’estensione del D.Lgs. anche alla materia ambientale rischiano maggiormente per le disattenzioni nella gestione.
Questa breve nota costituisce, quindi, un invito ad affidarsi alla consulenza di società specializzate al fine di evitare di incorrere in pesanti sanzioni e/o condanne.
I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni.