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Imprese fino a 10 lavoratori: dal primo luglio 2012 stop all’autocertificazione dei rischi

Si avvicina un’altra importante scadenza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: dal primo luglio 2012, le imprese fino a 10 lavoratori non potranno più semplicemente “autocertificare” l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, ma dovranno redigere un vero e proprio “Documento di Valutazione dei Rischi” (in sigla DVR).

La tematica, tuttavia, non può ritenersi chiara e definita. Se è vero che l’articolo 29 comma 5 del citato decreto prevede che “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. (…)”, è altrettanto vero che tali “procedure standardizzate” non sono ancora state emesse.

Tra gli addetti ai lavori il dubbio è quindi legittimo: in assenza delle “procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f)”, le imprese fino a 10 lavoratori possono continuare a fare una semplice “autocertificazione”, o devono redigere, in ogni caso, un vero e proprio DVR? Purtroppo, in assenza di circolari e/o interpretazioni ufficiali, come pure di una giurisprudenza specifica, non risulta possibile formulare una risposta affidabile.

A supporto delle imprese interessate, si possono tuttavia esporre tre considerazioni, che portano a consigliare di redigere, in ogni caso, il DVR:

  • pur non potendo escludere una proroga del termine del primo luglio 2012, l’obbligo di redigere un DVR in ogni caso resterà;
  • le “procedure standardizzate” che saranno emesse non potranno comunque essere vincolanti e obbligatorie: un DVR redatto sulla base di altre procedure e altri criteri sarà in ogni caso pienamente valido;
  • qualora, dopo il primo luglio 2012, dovesse verificarsi un infortunio di una certa gravità in un’impresa fino a 10 lavoratori, in possesso di una semplice autocertificazione dei rischi, il fatto sarebbe sicuramente dibattuto in sede processuale, con risultati quanto mai incerti. Peraltro, trattandosi di una materia correlata alla tutela dell’incolumità fisica dei lavoratori, è facile prevedere un criterio piuttosto restrittivo da parte dell’Autorità Giudiziaria.