Invarianza idraulica ed idrologica

Con Regolamento regionale 23 novembre 2017 – n. 7 (pubblicato in data 27/11/2017), Regione Lombardia ha emanato i criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, da applicarsi agli interventi di:

  • nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
  • demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;
  • ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.

Ma cosa si intende indicare con questi termini?

INVARIANZA IDRAULICA

Principio in base al quale la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.

INVARIANZA IDROLOGICA

Principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.

DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE

Strumento volto a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche ed a ridurre il degrado qualitativo delle acque. I sistemi di drenaggio urbano sostenibili tendono a ridurre gli effetti idrologici e idraulici dell’impermeabilizzazione, migliorare la qualità delle acque ed integrare il design del verde nella città.

invarianza idraulica idrologica

L’obiettivo della norma è quello di impedire un ulteriore aggravio e, in prospettiva, ottenere una progressiva riduzione delle portate circolanti nelle reti fognarie e nei corpi idrici superficiali all’occorrere di eventi meteorici.
Allo scopo, il regolamento individua come prioritaria l’adozione di modelli di gestione delle acque meteoriche che favoriscano lo smaltimento delle acque meteoriche in loco (dispersione negli strati superficiali del sottosuolo) o il loro riutilizzo per irrigazione del verde ovvero per altri usi compatibili con la qualità delle acque. Nel caso in cui, per il contesto in cui si colloca l’intervento, non sia possibile conseguire per intero lo smaltimento in sito e sia, pertanto, necessario attivare scarichi verso rete fognarie o corpi idrici superficiali, il regolamento definisce le portate limite consentite allo scarico.
In particolare, per le aree ad alta criticità idraulica (area A) la portata massima consentita è fissata pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.
Per le aree a media e bassa criticità (aree B e C), il limite è, invece, fissato a 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile dell’intervento.
In considerazione delle portate estremamente contenute sopra richiamate, la possibilità di attivazione di scarico in un corpo idrico recettore richiederà la realizzazione di idonei comparti di laminazione per i quali vengono fissati specifici criteri di dimensionamento in funzione della complessità dell’intervento e della criticità idraulica associata all’area di interesse.
Solo nell’impossibilità pratica di realizzare in sito i dispositivi atti a conseguire l’invarianza idraulica, è prevista la possibilità di monetizzare l’onere secondo tariffario definito in funzione della criticità idraulica dell’area di interesse.
A prescindere dalle modalità di conseguimento degli obiettivi prefissati, nello sviluppo dei progetti di intervento sopra richiamati si rende generalmente necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici che attesti la congruenza del progetto ai disposti regolamentari.Oltre a definire i criteri di invarianza da associare ai singoli interventi di trasformazione, il Regolamento introduce novità anche sul fronte della pianificazione urbanistica comunale.
Il Regolamento, infatti, pone in capo ai tutti i comuni la redazione entro 9 mesi di “Documento semplificato del rischio idraulico” che individua in forma semplificata le condizioni di pericolosità idraulica presenti sul territorio e le conseguenti situazioni di rischio, sulla base delle quali sviluppare le necessarie misure strutturali e non strutturali di prevenzione e contenimento.
Per i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità (A e B) a regime vi è, inoltre, l’obbligo di dotarsi di “Studio comunale di gestione del rischio idraulico” che entri nel dettaglio dei fenomeni idrologici ed idraulici che si sviluppano a livello locale e definisca puntualmente gli interventi di mitigazione da attuarsi.Approfondisci e leggi anche il nostro precedente articolo.

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