Con Regolamento regionale 23 novembre 2017 – n. 7 (pubblicato in data 27/11/2017), Regione Lombardia ha emanato i criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, da applicarsi agli interventi di:
- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
- demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;
- ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all’urbanizzazione.
Ma cosa si intende indicare con questi termini?
INVARIANZA IDRAULICA
Principio in base al quale la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.
INVARIANZA IDROLOGICA
Principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.
DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE
Strumento volto a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche ed a ridurre il degrado qualitativo delle acque. I sistemi di drenaggio urbano sostenibili tendono a ridurre gli effetti idrologici e idraulici dell’impermeabilizzazione, migliorare la qualità delle acque ed integrare il design del verde nella città.

L’obiettivo della norma è quello di impedire un ulteriore aggravio e, in
prospettiva, ottenere una progressiva riduzione delle portate
circolanti nelle reti fognarie e nei corpi idrici superficiali
all’occorrere di eventi meteorici.
Allo scopo, il regolamento
individua come prioritaria l’adozione di modelli di gestione delle
acque meteoriche che favoriscano lo smaltimento delle acque meteoriche
in loco (dispersione negli strati superficiali del sottosuolo) o il loro riutilizzo per irrigazione del verde ovvero per altri usi compatibili con la qualità delle acque.
Nel caso in cui, per il contesto in cui si colloca l’intervento, non
sia possibile conseguire per intero lo smaltimento in sito e sia,
pertanto, necessario attivare scarichi verso rete fognarie o corpi
idrici superficiali, il regolamento definisce le portate limite
consentite allo scarico.
In particolare, per le aree ad alta
criticità idraulica (area A) la portata massima consentita è fissata
pari a 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile
dell’intervento.
Per le aree a media e bassa criticità (aree B e C),
il limite è, invece, fissato a 20 l/s per ettaro di superficie scolante
impermeabile dell’intervento.
In considerazione delle portate
estremamente contenute sopra richiamate, la possibilità di attivazione
di scarico in un corpo idrico recettore richiederà la realizzazione di
idonei comparti di laminazione per i quali vengono
fissati specifici criteri di dimensionamento in funzione della
complessità dell’intervento e della criticità idraulica associata
all’area di interesse.
Solo nell’impossibilità pratica di realizzare
in sito i dispositivi atti a conseguire l’invarianza idraulica, è
prevista la possibilità di monetizzare l’onere secondo tariffario definito in funzione della criticità idraulica dell’area di interesse.
A
prescindere dalle modalità di conseguimento degli obiettivi prefissati,
nello sviluppo dei progetti di intervento sopra richiamati si rende
generalmente necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica,
firmato da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza
nell’esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici che attesti la
congruenza del progetto ai disposti regolamentari.Oltre a definire i
criteri di invarianza da associare ai singoli interventi di
trasformazione, il Regolamento introduce novità anche sul fronte della
pianificazione urbanistica comunale.
Il Regolamento, infatti, pone in capo ai tutti i comuni la redazione entro 9 mesi di “Documento semplificato del rischio idraulico” che individua in forma semplificata le condizioni di pericolosità
idraulica presenti sul territorio e le conseguenti situazioni di
rischio, sulla base delle quali sviluppare le necessarie misure
strutturali e non strutturali di prevenzione e contenimento.
Per i comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità (A e B) a regime vi è, inoltre, l’obbligo di dotarsi di “Studio comunale di gestione del rischio idraulico” che entri nel dettaglio dei fenomeni idrologici ed idraulici che si
sviluppano a livello locale e definisca puntualmente gli interventi di
mitigazione da attuarsi.Approfondisci e leggi anche il nostro precedente articolo.
Cosa possiamo fare per te?
Come si può intuire da quanto sopra esposto, gli adempimenti sia per gli Enti pubblici che per i soggetti privati sono rilevanti e di significativo contenuto tecnico.
Siamo
a tua disposizione (con particolare priorità a chi ha in corso o
attiverà a breve una variante allo strumento urbanistico) per valutare
le modalità più idonee a recepire le indicazioni di carattere
sovraordinato del Regolamento.