Tra le aziende, il problema è spesso poco sentito, se non decisamente sottovalutato, forse perché ritenuto “normale” e inevitabile: stiamo parlando della “movimentazione manuale dei carichi”, in sigla MMC. Una sottovalutazione quanto mai sbagliata: una delle più frequenti cause di assenza dal lavoro per malattia o infortunio è, infatti, il banalissimo “mal di schiena”, a sua volta causato, molte volte, da errate manovre manuali di movimentazione di carichi. In altri termini, valutare con cura e ridurre al minimo i rischi connessi alla MMC può portare, con certezza, a una significativa riduzione delle assenze per malattia, o peggio per infortunio.
Con riferimento all’Unione Europea, l’errata movimentazione manuale dei carichi ha conseguenze sanitarie pesantissime, probabilmente inaspettate:
- il 24 per cento dei lavoratori soffre di mal di schiena, e una percentuale quasi analoga di disturbi muscolari;
- il 50 per cento dei pre-pensionamenti sono causati da patologie legate alla schiena;
- il 15 per cento dei casi di inidoneità al lavoro sono correlate con lesioni alla schiena;
- il banale “mal di schiena” è una delle principali cause di assenza dal lavoro;
- il 46 per cento dei lavoratori è costretto a posizioni di lavoro dolorose e faticose;
- il 35 per cento dei lavoratori deve sollevare e trasportare carichi pesanti.
Fonte: Indagine europea sulle condizioni di lavoro, Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 2005
Appare quindi quanto mai raccomandabile, per tutte le tipologie di aziende, prestare la massima attenzione ai rischi legati alla MMC, con una accurata valutazione dei rischi, la quale consentirà di mettere in atto opportune azioni migliorative, volte a eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, la necessità di eseguire tali movimentazioni manuali. Una oggettiva convenienza per le aziende (meno assenze per malattia e infortunio, più efficienza e produttività), ma anche un preciso obbligo di Legge (vedi seguito).
Cosa dice la Legge
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 cosiddetto Testo Unico
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
(…)
Articolo 168
(Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’allegato XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione (…);
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate (…);
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria (…).
(…)
“Evitare, ridurre e riorganizzare”
In questo slogan, preso in prestito da una campagna informativa europea, potrebbe essere riassunto un corretto approccio alla movimentazione manuale dei carichi, che dovrebbe essere eliminata ogniqualvolta ve ne sia la possibilità tecnica. Qualora ciò non fosse possibile, bisognerebbe fare in modo di ridurla al minimo possibile, minimizzando nel contempo tutti i rischi per il lavoratore, sulla base dei seguenti criteri:
- valutare i rischi connessi alle operazioni di MMC;
- adottare opportune azioni correttive per ridurre tali rischi (fornire attrezzature di sollevamento, modificare la procedura di lavoro etc.);
- formare e addestrare i lavoratori alla corretta esecuzione della MMC.
Al riguardo, EST è in grado di offrire servizi completi e qualificati, che vanno dalla valutazione dei rischi alla stesura di un piano di adeguamento e di miglioramento tecnico, passando per l’organizzazione di corsi formativi e addestrativi.