Formaldeide classificata “cancerogena” dal primo aprile 2015 *Posticipata

FormaldeideL’innovazione è contenuta nel “REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 06 giugno 2014, recante “modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.

La nuova classificazione della Formaldeide, ai fini della vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, fa scattare, nel caso di utilizzo di tale sostanza in ambito aziendale, l’applicabilità del Titolo IX Capo II Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ovvero le disposizioni relative alla “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”.

In pratica, risulta necessario revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sulla base degli “obblighi del datore di lavoro” di cui agli articoli 235 e seguenti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con in evidenza l’obbligo di “evitare o ridurre”, per quanto tecnicamente possibile, l’utilizzo dell’agente cancerogeno (articolo 235 comma 1). Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo dell’agente cancerogeno, dovrà essere previsto l’utilizzo, per quanto tecnicamente possibile, di “sistemi chiusi” (articolo 235 comma 2). Solo se “il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile” (articolo 235 comma 3). Naturalmente, dovrà essere adeguata e aggiornata anche la sorveglianza sanitaria, sulla base delle prescrizioni dell’articolo 242 e seguenti Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Riguardo ai tempi di revisione del DVR, e di attuazione delle nuove misure di prevenzione e di protezione, non possiamo che citare l’articolo 29 comma 3 del citato Decreto 81/2008, recentemente modificato e reso nettamente più stringente: “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (…). A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. (…) Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni”, ma “il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione”.

In pratica, tutte le “nuove” misure di prevenzione e protezione derivanti dall’aggiornamento della valutazione del rischio, devono essere elaborate, dimostrabili, attuate e operative alla data del primo aprile 2015. Può essere posticipata di trenta giorni solo formale redazione del DVR.

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*AGGIORNAMENTO. Formaldeide: modifica della classificazione CLP rinviata al 1° gennaio 2016 (Posticipata al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della nuova classificazione di pericolosità di alcune sostanze chimiche, tra cui la formaldeide)

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