In materia di attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, ovvero situazioni oggettivamente ad altissimo rischio, dobbiamo segnalare il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013. Tale decreto si propone come attuazione dell’articolo 161 comma 2-bis decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che demanda ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti il compito di emanare il “regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare”.
Si tratta di un decreto dettagliato e prettamente tecnico (circa 30 pagine) che, con due allegati, “entra nel merito” delle attività lavorative e delle relative misure di sicurezza da mettere in atto, per lavori stradali comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. Tra i punti salienti, possiamo evidenziare i seguenti:
- i lavoratori incaricati di eseguire lavori stradali devono essere sottoposti a una specifica formazione aggiuntiva a quella prevista dal Decreto 81/2008, relativamente alle procedure di sicurezza previste, della durata minima di 8 ore (12 ore per i preposti). I requisiti minimi di tale formazione sono esplicitati in un allegato del decreto stesso;
- vengono dettagliate le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuali da adottare, nonché indicazioni minime riguardo i mezzi di lavoro e la segnaletica stradale;
- vengono dettagliati i criteri minimi da adottare nella stesura delle procedure operative di lavoro.
Il decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Da notare che il provvedimento non sostituisce in modo automatico linee guida esistenti, in quanto, all’articolo 1 comma 1 si può leggere che “L’applicazione dei criteri di cui al presente decreto non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità”, come ad esempio le Linee guida INAIL – revisione 2011.
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