Nuovo significativo contributo della Regione Lombardia in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’analisi di un problema di grande rilevanza, spesso causa si gravissimi infortuni, a volte anche mortali: l’utilizzo delle scale portatili.
Con decreto 7738 del 17 agosto 2011, è stata infatti pubblicata e ufficializzata la “Linea guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili”. Si tratta di un documento tecnico redatto nell’ambito dell’attività dei cosiddetti “Laboratori regionali di approfondimento” in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La “Linea guida” si fa apprezzare per la sua concretezza, e per la presenza di numerosi esempi pratici, con i relativi “limiti di liceità” nell’utilizzo delle scale a pioli, ricordando che, concettualmente e in linea generale, una scala a pioli non può essere ritenuta una “postazione di lavoro”, ma solo un “mezzo” per raggiungere una postazione di lavoro sicura. A seconda dei casi, ben dettagliati nel documento, l’utilizzo delle scale a pioli per operazioni lavorative è consentita per altezze non superiori a 5 metri (più spesso non superiori a 3 metri) e per periodi di tempo non superiori a 30 minuti, ma a volte ridotti a soli 15 minuti. Per altezze e/o per durate superiori, è quindi tassativa la predisposizione di specifiche attrezzature di lavoro in quota (ponteggi fissi o mobili, piattaforme elevabili etc.).
Pur essendo rivolta in modo specifico ai “cantieri temporanei e mobili”, per analogia la “Linea guida” risulta di fatto applicabile a qualsiasi altro contesto lavorativo.
Per scaricare la linea guida, cliccare qui:
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/982/563/Decreto%20Scale%207738_2011.pdf