In materia di Legionellosi, dobbiamo registrare un’importante novità: nella seduta del 7 maggio 2015, repertorio atti n. 79/CSR, la Conferenza Stato Regioni ha “sancito” l’Accordo per la pubblicazione della “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”.
Un Accordo che, di fatto, definisce “lo stato dell’arte” in questa materia, sulla base delle conoscenze presenti nella letteratura scientifica, tra cui le linee guida prodotte a livello internazionale (WHO), europeo (EWGLI) e nazionale/regionale (Regione Emilia Romagna). Un documento che riunisce, integra, aggiorna e sostituisce le precedenti linee guida sull’argomento: le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi” pubblicate nel 2000, la revisione della Circolare 400.2/9/5708 del 29.12.93 “Sorveglianza delle legionellosi”, le “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali” del 4 febbraio 2005.
In materia di Legionellosi, non dobbiamo inoltre dimenticare l’applicabilità del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: “il rischio di esposizione a Legionella in qualsiasi ambiente di lavoro richiede l’attuazione di tutte le misure di sicurezza appropriate per esercitare la più completa attività di prevenzione e protezione nei confronti di tutti i soggetti presenti considerando che al Titolo X del suddetto D. Lgs 81/2008 la Legionella è classificata al gruppo 2 tra gli agenti patogeni”.
Controllare il rischio in tre fasi
Le Linee guida propongono un “Protocollo di Controllo del Rischio Legionellosi” articolato in tre fasi:
- valutazione del rischio: indagine che individua le specificità della struttura e degli impianti in essa esercitati, per le quali si possono realizzare condizioni che collegano la presenza effettiva o potenziale di Legionella negli impianti alla possibilità di contrarre l’infezione. Tale valutazione, anche tramite campionamenti e analisi dell’acqua, deve avere una periodicità preferibilmente annuale, e comunque non superiore ai due anni, ovviamente in assenza di casi specifici o di problematiche particolari;
- gestione del rischio: tutti gli interventi e le procedure volte a rimuovere definitivamente o a contenere costantemente le criticità individuate nella fase precedente;
- comunicazione del rischio: tutte le azioni finalizzate a informare, formare e sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (gestori degli impianti, personale addetto al controllo, esposti, ecc.).
Quali i lavoratori a rischio
Oltre agli operatori sanitari, le Linee guida individuano una serie di categorie di lavoratori che, secondo dati di letteratura, sono da considerare “a rischio professionale di Legionella”:
- vigili del fuoco e altri operatori del soccorso pubblico e della difesa civile;
- movimentatori di terra, minatori;
- lavoratori dell’industria automobilistica;
- personale addetto alle operazioni di manutenzione/pulizia delle torri evaporative e degli impianti di distribuzione /trattamento acqua sanitaria;
- addetti alle piattaforme di trivellazione;
- addetti agli impianti di depurazione;
- addetti alla pulizia di turbine nel settore industriale;
- giardinieri;
- personale addetto alla vendita/manutenzione di vasche per idromassaggio;
- operatori ecologici durante la pulizia delle strade con acqua a pressione;
- lavoratori delle cave di marmo (durante le operazioni di taglio del marmo con acqua);
- addetti alla pulizia negli autolavaggi;
Ovviamente, il rischio riguarda poi la generalità dei lavoratori, per la presenza generalizzata di impianti idrosanitari e di impianti di condizionamento.
Per scaricare il documento
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_047439_REP.%2079%20%20(P.%209%20ODG).pdf