La domanda spesso viene posta dalle aziende: l’attuale legislazione in materia di sicurezza sul lavoro – in primo luogo il Decreto Legislativo 81/2008 – può imporre la sostituzione di macchine e attrezzature di lavoro “vecchie” con altre “nuove”, di tecnologia più recente e quindi più sicure? Un quesito per certi versi esplosivo, specie in questo periodo di crisi economica, al quale, entro certi limiti, quando entrano in gioco l’incolumità fisica dei lavoratori e concreti rischi d’infortunio, sarà necessario rispondere “sì”.
Il quadro legislativo
L’idoneità delle attrezzature di lavoro si basa sulle prescrizioni generali dell’articolo 71 comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81:
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
Una prescrizione di carattere generale, ma nel contempo rigorosa e restrittiva, nel senso che qualsiasi macchina o attrezzatura utilizzata dai lavoratori deve essere “idonea ai fini della sicurezza”. Ma questa “idoneità” a cosa, e a quando, deve essere riferita? Deve riferirsi cioè all’epoca della costruzione della macchina – magari vent’anni fa – o deve riferirsi alla tecnologia attuale e agli ultimi aggiornamenti in materia di sicurezza?
In questa ottica, risulta applicabile l’articolo 18 comma 1 lettera z) del medesimo decreto, riferito agli “obblighi del datore di lavoro”:
Il datore di lavoro deve
(…)
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
Questa prescrizione è molto chiara, pur prevedendo una sanzione solo il primo periodo (quello sottolineato). Ciò può voler significare, in estrema sintesi, e con qualche approssimazione, che il datore di lavoro deve “aggiornare le misure di prevenzione” se ciò ha rilevanza “ai fini della salute e della sicurezza”.
In altri termini, il datore di lavoro è tenuto a sostituire una macchina “vecchia” quando una corrispondente macchina “nuova” consente di aumentare in modo significativo la sicurezza dei lavoratori, e quindi ridurre i rischi d’infortunio (o di malattie professionali).
Naturalmente, non è detto che la macchina “vecchia” debba essere per forza sostituita: potrebbe essere semplicemente “adeguata” – cioè “aggiornata” – alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, ad esempio tramite kit di adeguamento, o modifiche di vario genere.
La conferma della Cassazione
Questa interpretazione del Decreto 81/2008 trova una chiara ed esplicita conferma in una recente sentenza della Corte di Cassazione: “Cassazione Penale, 21 febbraio 2012, n. 6854 – Infortunio mortale per mancanza di misure di sicurezza del rullo compattatore: necessità di macchine di nuova generazione”, consultabile integralmente cliccando qui>>.
In sintesi, la sentenza riguarda un infortunio mortale, occorso il 10 maggio 2000, a un lavoratore alla guida di un rullo compattatore, lungo un percorso in forte salita. A un certo momento, nell’eseguire i cambi marcia, il conducente poneva la leva del cambio in folle, scollegando quindi la trasmissione idraulica dal motore. Per ragioni non ben chiare, il conducente non riusciva più a inserire le marce: il rullo compattatore, ormai sempre in folle, iniziava così a retrocedere, con velocità sempre crescente, capovolgendosi e schiacciando il conducente, che moriva pressoché sul colpo.
Le condanne in primo e secondo grado del datore di lavoro hanno previsto, quale profilo di colpa specifica, il fatto di aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo da utilizzare in strada in salita, non in linea con le disposizioni di legge vigenti all’epoca (articoli 168 e 173 DPR 547/55), “poiché privo di un dispositivo che garantisse l’arresto automatico qualora la leva di traslazione fosse mandata in folle e, quindi, per non aver messo a disposizione del lavoratore un mezzo meccanico di tipo più moderno, già in commercio da anni, dotato di un sistema frenante idraulico, che impedisce la messa in folle”.
Tale doppia condanna è stata confermata nel terzo grado di giudizio in Cassazione, con motivazioni che vale la pena di leggere, seppure in estrema sintesi:
(…) il profilo di colpa evidenziato a carico dell’imputato è rappresentato dal fatto d’aver messo a disposizione del lavoratore una macchina che presentava un rischio intrinseco molto elevato: quello di non essere più governabile se, in un percorso inclinato, per una qualunque ragione (rottura meccanica o errata manovra del conduttore) si fosse verificato – come appunto è accaduto nel caso di specie – lo scollegamento della trasmissione dal motore con messa in folle del mezzo.
(…)
A carico del datore di lavoro (…) sussiste un obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti (…).
E’ indubbio, essendo dato pacificamente acquisito, che il capovolgimento del compattatore, con il conseguente schiacciamento del conducente che lo guidava, è stato determinato dalla sua ingovernabilità per il disinserimento del freno motore e, quindi, per la eccessiva velocità raggiunta dal mezzo in discesa ripida.
E in ragione di tanto è ineccepibile la motivazione (…) secondo cui il rischio specifico, legato all’inefficienza strutturale dell’azione frenante meccanica (…) poteva essere scongiurata mettendo a disposizione del lavoratore una macchina di nuova generazione, dotata di un sistema frenante idraulico – anziché meccanico – che, sostanzialmente, impedisce la messa in folle.