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Miscelazione di rifiuti: deve sempre essere autorizzata

  • Daniela 

Chi effettua trattamento dei rifiuti sa perfettamente quanto sia articolata e puntuale la normativa comunitaria e nazionale in materia.

La situazione è particolarmente complessa nel caso della miscelazione di rifiuti. È un’operazione molto delicata per assicurare la corretta gestione dei rifiuti e i possibili impatti ambientali che ne derivano. Per questo motivo tale attività è regolamentata a diversi livelli istituzionali, con normative che si prestano a differenti interpretazioni.

Lo scorso aprile la Corte Costituzionale con sentenza n.75 ha dichiarato incostituzionale il concetto introdotto dalla legge n. 221 del 2015 relativamente al fatto che “le miscelazioni non vietate non sono sottoposte ad autorizzazione e non possono essere soggette a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”.

L’articolato della sentenza evidenzia che ai sensi della normativa comunitaria:

Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.

Anche la miscelazione viene identificata tra le operazioni di recupero/smaltimento, quindi tra i possibili trattamenti ammessi sui rifiuti stessi. Tale appartenenza è confermata anche dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2003  ed al Decreto Legislativo 152/2006.

Diventa quindi fondamentale per le Aziende che effettuano miscelazione di rifiuti (sia produttori che operatori nel trattamento, smaltimento e recupero), verificare la propria posizione rispetto alla normativa vigente al fine di evitare sanzioni o di incappare in inottemperanze.

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