La progressiva entrata in vigore e applicazione del Regolamento CLP relativo all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze chimiche e delle relative miscele, ha come conseguenza la necessità di “allineare” la normativa previgente, tra cui, per quanto di specifico interesse, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
In questo contesto, segnaliamo quindi l’entrata in vigore, il 29 marzo 2016, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.61 del 14 marzo 2016).
Le Direttive sopracitate contenevano riferimenti al precedente sistema di classificazione e di etichettatura di pericolosità delle sostanze ed ora vengono quindi modificate allo scopo di allinearle al Regolamento CLP.
Il recepimento a livello nazionale si traduce in alcune modifiche delle seguenti normative riguardanti la tutela della salute dei lavoratori:
- Dir 92/58/CEE Segnaletica DLgs 81/08, Titolo V
- Dir 92/85/CEE Gestanti DLgs 151/2001
- Dir 94/33/CE Minori L 977/1967
- Dir 98/24/CE Agenti Chimici DLgs 81/08, Titolo IX, Capo I
- Dir 2004/37/CE Agenti Cancerogeni DLgs 81/08, Titolo IX, Capo II
Le modifiche di “allineamento” e coordinamento relative al Decreto 81/2008 sono contenute nell’articolo 1 del citato decreto legislativo, e il più delle volte sono relative ad “allineamenti” di carattere terminologico, anche se non mancano modifiche più “di sostanza”.
Per quanto riguarda il D.Lgs. 81/2008, si evidenziano in particolare le modifiche seguenti:
- Sostituzione del termine “preparato” con il termine “miscela”.
- art. 222 (Definizioni) – Modificata la definizione di “Agenti chimici pericolosi”, inserendo riferimento al CLP.
- art. 223 (Valutazione dei rischi) – Modificato il riferimento alle Schede di Sicurezza, citando il “fornitore” secondo il REACH.
- art. 227 (Informazione e formazione per i lavoratori) – Modificato il riferimento alle Schede di Sicurezza, citando il “fornitore” secondo il REACH.
- art. 229 (Sorveglianza sanitaria) – Inserito riferimento al CLP: considerati gli agenti chimici tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.
- art 234 (Definizioni) – Sostituite le definizioni di agente cancerogeno e mutageno;
- Allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) – soppressio il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e aggiunta nota al segnale di avvertimento «Pericolo generico»;
- Allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) – Inseriti i riferimenti ai pittogrammi di pericolo CLP.
Per quanto riguarda il D.Lgs. 151/2001, si evidenziano in particolare le modifiche seguenti:
- Allegato C (Attività soggette a specifica valutazione) – Inseriti i riferimenti alle categorie di pericolo CLP e, più in generale, al D.Lgs. 81/2008.
Per quanto riguarda la L. 977/1967, si evidenziano in particolare le modifiche seguenti:
- Allegato I (Lavori vietati per i minori) – Inseriti i riferimenti alle categorie di pericolo CLP e, più in generale, al D.Lgs. 81/2008.
Per scaricare il decreto cliccare qui.
Per scaricare la Direttiva 2014/27/UE per l’allineamento al Regolamento CLP cliccare qui.
Se siete interessati all’argomento e necessitate di ulteriori approfondimenti potete contattarci utilizzando i riferimenti nella pagina contatti.