Sulla Gazz. Uff. n. 144 del 21-6-2013 è stato pubblicato il DECRETO LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, con il quale sono state introdotte, tra le altre, modifiche al D.Lgs. 81/08.
Di seguito il riassunto delle principali modifiche inserite in tema di sicurezza in ambienti di lavoro:
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)
Limitatamente ai settori di attivita’ a basso rischio infortunistico (da individuarsi con apposito decreto), è prevista quale alternativa al DUVRI la possibilità che il Committente individui un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonche’ di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento.
Dell’individuazione dell’incaricato di cui sopra deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo di redigere il DUVRI o dalla misura alternativa di cui sopra, non solo nei casi di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, ma anche nelle ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi dovuti a presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all’allegato XI) con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie, con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori (servizi o forniture).
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
Con il decreto di individuazione dei settori di attività a rischio infortunistico basso sarà anche individuato il modello con il quale i datori di lavoro di tali attività potranno attestare di aver eseguito la valutazione dei rischi (fatta salva la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate).
Formazione
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal D.Lgs. 81/08, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per RSPP e ASPP, e’ riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Analogamente, in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal D.Lgs. 81/08, per dirigenti, preposti, lavoratori e RLS in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Notifica di inizio attività produttiva
La notifica all’organo di vigilanza competente previsto dall’art. 67 comma 1 del D.Lgs. 81/08 (costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali ove è prevista la presenza di piu’ di tre lavoratori, nonchè ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti) è effettuata tramite comunicazione allo sportello unico per le attività produttive, con modulistica che verrà definita mediante successivo decreto.
Verifiche periodiche attrezzature in allegato VII
I termini per la prima verifica di competenza dell’INAIL passano da 60 a 45 giorni, mentre il termine per le successive verifiche, effettuate dalle ASL, resta a 30 giorni.
L’INAIL e le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Cantieri temporanei o mobili
E’ inserita tra le esclusioni dal campo di applicazione del capo I l’ipotesi di piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore a 10 uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. E’ inoltre prevista, mediante apposito decreto, la semplificazione dei modelli di POS, PSC e del fascicolo dell’opera.
Prestazioni di breve durata
Viene prevista la definizione, mediante decreto, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. 81/08 in caso di prestazioni che implichino la permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
Certificazioni sanitarie
Vengono soppressi diversi obblighi di certificazione sanitaria, tra cui si segnalano i seguenti:
- certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’art. 9 del DPR 1668/56 e all’art. 8 della L 977/67, limitatamente alle lavorazioni non a rischio;
- per i lavoratori che rientrano nell’ambito del D.Lgs. 81/08, certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’impiego di gas tossici, di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.