A seguito della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83 (entrata in vigore il 25 novembre 2014), sono stati modificati gli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Le modifiche nel dettaglio
Come è noto, ai sensi dell’articolo 28 comma 3-bis Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, “In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.
Analogamente, ai sensi dell’articolo 29 comma 3 del medesimo decreto, “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (…) in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (…). Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato (…) nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali”.
In pratica, in estrema sintesi e semplificando un poco, fino ad oggi il datore di lavoro doveva eseguire immediatamente la valutazione dei rischi, e attuare immediatamente le necessarie misure di prevenzione e di sicurezza, ma poteva di fatto posporre la redazione della relativa documentazione entro i citati termini di 90 e 30 giorni.
Le modifiche a tali articoli sono prescritte dall’articolo 13 della citata Legge 161/2014:
- a) all’articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, (…)”
- b) all’articolo 29, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione (…)”.
Prescrizioni di fatto chiare: il datore di lavoro deve “immediatamente” valutare i rischi, e altrettanto “immediatamente” deve “darne evidenza attraverso idonea documentazione”.
In pratica, i termini di 90 e 30 giorni previsti fino ad ora dal Decreto 81/2008 perdono rilevanza, riferendosi, di fatto, alla sola formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la cui “sostanza” dovrà essere, di fatto, redatta “immediatamente”.
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