Quali obblighi per le aziende e gli enti pubblici con presenza di amianto?

Dopo esserci diffusamente occupati del “censimento amianto” promosso dalla Regione Lombardia (clicca qui), vogliamo ora ricordare i principali obblighi di legge in capo al proprietario di un edificio, o comunque di una struttura, ove sia presente amianto, o comunque manufatti contenenti amianto.

Fibre di amianto al microscopio
Fibre di amianto al microscopio elettronico
Fonte: Linee guida Regione Lombardia

Tali obblighi sono dettagliati dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, essenzialmente riassumibili in una globale “valutazione del rischio” derivante dalla presenza dell’amianto stesso, e nella stesura di un “programma di controllo e manutenzione” per garantire, nel tempo, il livello più basso possibile di rischio. Vediamoli nel dettaglio.

La “valutazione del rischio” deve seguire i criteri fissati dal citato Decreto Ministeriale (di seguito DM), con l’avvertenza che, come precisa lo stesso DM, “La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell’edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale”.

Nel concreto, la “valutazione del rischio” si basa su due criteri sostanziali:

  • esame delle condizioni dei manufatti, al fine di stimarne le condizioni e il pericolo di un rilascio di fibre di amianto;
  • misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio (monitoraggio ambientale).

L’esame delle condizioni dei manufatti prevede, in pratica, l’effettuazione di un sopralluogo, con un accurato esame visivo dei manufatti, compilando quindi un’apposita “lista di controllo”, sulla base dei seguenti aspetti:

  • il tipo e le condizioni dei manufatti contenenti amianto;
  • i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
  • i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.

Sulla base di questa prima valutazione, saranno eseguiti – se necessari – ulteriori approfondimenti, fino alla redazione della relazione di “valutazione del rischio”.

Parimenti, anche il “programma di controllo e manutenzione” deve seguire le rigide prescrizioni del DM, sulla base dei seguenti punti salienti:

  • designare una “figura responsabile” con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali contenenti amianto;
  • tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
  • predisporre apposita segnaletica (o simile) per evitare che l’amianto possa essere inavvertitamente “disturbato”;
  • garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un “disturbo” dei materiali di amianto. Ad esempio, nel caso di aziende ed edifici pubblici, può essere predisposta una specifica procedura autorizzativa per le attività di manutenzione, che dovranno essere sempre documentate;
  • fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
  • nel caso siano in opera materiali friabili, provvedere a ispezionare, o far ispezionare, l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Nel caso di attività produttive, appare consigliabile un monitoraggio delle fibre aerodisperse mediamente ogni due anni.

Come accennato, questi due obblighi – “valutazione del rischio” e “programma di controllo e manutenzione” – sono a carico di tutti coloro che detengono materiali contenenti amianto, siano essi aziende private o enti pubblici. Possiamo quindi meglio dettagliare questi obblighi in base alla tipologia di proprietari:

  • aziende: in questo caso, la “valutazione del rischio” e il “programma di controllo e manutenzione” devono rientrare, o comunque essere allegate, al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (DVR) ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
  • enti pubblici: in questo caso, si ripropone l’esatta situazione delle aziende, con l’obbligo di aggiornamento del DVR. In questi casi, la situazione può essere ancora più complessa per la presenza del pubblico e degli utenti. Particolarmente problematiche le scuole e simili. In tal caso, la valutazione deve essere quanto mai accurata e “personalizzata”. Senza contare che, spesso, esiste una doppia responsabilità: a livello di “utilizzatore/gestore” (ad esempio il dirigente scolastico di una scuola) e di “proprietario” dell’immobile (ad esempio, la Provincia o il Comune).

Infine, ricordiamo che, salvo limitatissime e trascurabili eccezioni, qualsiasi intervento che comporti un qualsiasi “disturbo” dell’amianto, o comunque di materiali contenenti amianto, in qualsiasi percentuale, può essere eseguito solo da imprese specializzate, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (http://www.albogestoririfiuti.it/), categorie 10A e 10B. Si precisa che per “disturbo” si intende anche un semplice spostamento.

Per ulteriori approfondimenti, visita anche: Analisi- Amianto

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