La vigente legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – in primo luogo il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – riserva un ruolo di primo piano ai cosiddetti “organismi paritetici”, definiti come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Tra l’altro, agli organismi paritetici è affidato un ruolo di primaria importanza nella programmazione, progettazione, esecuzione e controllo delle attività formative rivolte ai lavoratori. Un’attività di grande rilevanza, anche dal punto di vista economico, col rischio che possano nascere “organismi paritetici” che in realtà tali non sono.
Con questa premessa, e probabilmente anche per prevenire quello che potremmo definire “il business degli organismi paritetici”, il Ministero del lavoro ha ritenuto di emanare una specifica circolare (n. 20/2011 del 29.07.2011), per fornire espliciti “criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il D. Lgs. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali”. In pratica, vengono forniti i criteri per capire se un “organismo paritetico” può effettivamente ritenersi tale.
La circolare invita le aziende, e gli stessi organi ispettivi, a porre la massima attenzione nel verificare i requisiti di sussistenza del ruolo di “organismi paritetici”.
Per scaricare la circolare, clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/B1F30A5C-CFA5-4A00-87D5-EC7571E09F46/0/Circolare_20_29luglio2011.pdf