Manufatti contenenti amianto: il censimento degli edifici

L’entrata in vigore delle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e alla dismissione dei relativi manufatti (Legge 257/92 e s.d.a.) ha stabilito gli adempimenti che devono essere messi in atto dai detentori di manufatti contenenti amianto (MCA).

Il Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL – DGR VIII/001526 del 22/12/05) istituisce l’obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto .

E’ previsto che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA in un edificio, è necessario che il proprietario e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge metta in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.

Il laboratorio Est:

  • svolge analisi su campioni massivi quali: materiali edili, coperture, pavimentazioni e materiali da coibentazione;
  • è abilitato dal Ministero della Salute per l’analisi delle fibre libere (Decreto Ministeriale 14/05/1996 Allegato n.5);
  • in particolare, partecipa al programma di controllo qualità organizzato dal Ministero della Salute per la determinazione delle fibre aereo disperse con tecnica in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

I tecnici Est, inoltre, svolgono campionamenti ed analisi delle fibre libere aereodisperse.

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