Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario: un decreto legislativo aggiorna il Decreto 81/2008

ospedaleNuovo importante aggiornamento del Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2014), ha infatti aggiunto al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, immediatamente dopo il “Titolo X – Esposizione ad agenti biologici”, il “Titolo X-bis”, in materia di “ prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”.

L’aggiornamento normativo, in “attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP” si applica “a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti,  gli apprendisti, i lavoratori a tempo  determinato,   i  lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori”.

Da un punto di vista strettamente giuridico, non si tratta di nuovo obbligo, in quanto il datore di lavoro già doveva valutare “tutti” i rischi lavorativi (articolo 20 comma 1 D. Lgs. 81/2008). Il nuovo Titolo X-bis, di fatto, si limita dettagliare i criteri sulla base dei quali valutare e prevenire i rischi derivanti da attività lavorative che possano comportare “ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione”. In questa valutazione – e qui forse troviamo la vera novità – il datore di lavoro dovrà “non supporre mai inesistente un rischio”.

Una volta eseguita la valutazione, il nuovo disposto normativo elenca le “misure di prevenzione” da attuare, tra cui evidenziamo le seguenti:

  • definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti; 
  • eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
  • adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
  • divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture.

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