Regione Lombardia: censimento manufatti contenenti amianto

Come precedentemente segnalato, si ricorda che la recente Legge Regionale n. 14 del 31 luglio 2012 ha modificato ed integrato la precedente Legge Regionale n. 17 del 29 settembre 2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto”, rilanciando tutte le attività connesse al censimento degli edifici contenenti amianto.

In particolare, il nuovo articolo 8 bis della modificata L.R. 17/2003 prevede che la mancata effettuazione del “Censimento”, ovvero la mancata segnalazione all’ASL competente per territorio della presenza di materiali contenenti amianto nel proprio edificio, comporti l’applicazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una sanzione  amministrativa da  100  a 1.500 euro.

Le sanzioni scatteranno  dal 1° febbraio  2013.

Indirettamente, la nuova Legge rende ancora più stringente l’obbligo, in carico a tutti i proprietari di immobili con materiali contenenti amianto, di predisporre e attuare  un adeguato  “programma di controllo e manutenzione” di tali materiali, al fine di ridurre al minimo la dispersione di fibre di amianto nell’ambiente, come prescritto dal DM 6 ottobre 1994 (applicazione dell’art. 6 comma 3 della Legge 27 marzo 1992 n. 257). Nel caso di strutture complesse (aziende,  strutture aperte al pubblico etc.)  tale “programma” potrebbe richiedere l’esecuzione  di  periodiche  valutazioni delle fibre  di  amianto  aerodisperse, tramite  specifici campionamenti dell’aria ambiente.

La ns.  società, in oltre 25 anni di attività, ha maturato una specifica competenza ed esperienza nel settore della tutela ambientale e dei rischi da amianto.
Siamo quindi a Vs. disposizione per l’assistenza in materia ed in particolare per quanto segue:

  1. compilazione della modulistica per la segnalazione all’ASL degli edifici contenenti amianto;
  2. analisi chimica dei materiali per l’accertamento dell’effettiva presenza di amianto;
  3. verifica  dello stato  di conservazione delle coperture in amianto  secondo il Protocollo di Valutazione definito dal D.d.g 18 novembre 2008 n. 13237;
  4. rilevamenti ambientali delle fibre di amianto disperse nell’aria.

Visita anche: AMIANTO

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