REGIONE LOMBARDIA: INDIRIZZI SULLE MODIFICHE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La recente D.g.r. 18 dicembre 2017 – n. X/7570 “Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..” fornisce indicazioni in merito alle modalità autorizzative di modifiche impiantistiche che coinvolgono il tema delle emissioni in atmosfera.

In particolare, aspetto significativo sul quale si concentra il disposto normativo è la distinzione tra MODIFICA SOSTANZIALE e MODIFICA NON SOSTANZIALE, con le relative conseguenze che tale attribuzione comporta in tema di iter autorizzativo e di contenuto tecnico richiesto per l’istanza di modifica.

Riteniamo significativo evidenziare alcuni aspetti in merito:

  • sono da considerarsi SOSTANZIALI le modifiche che comportano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute;
  • possono risultare SOSTANZIALI modifiche che, pur non implicando un aumento del flusso di massa degli inquinanti, possono prevedere variazioni significative al ciclo produttivo, tali per cui è opportuna una istruttoria da parte dell’Autorità Competente
  • sono da considerarsi NON SOSTANZIALI modifiche:
    1. che interessano interventi che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità;
    2. che interessano il ciclo produttivo, senza l’attivazione di nuovi punti di emissione;
    3. che prevedono l’attivazione di nuovi punti di emissione senza aumento o con aumento non significativo del flusso di massa degli inquinanti emessi.

È comunque facoltà dell’Autorità Competente – eventualmente su indicazione del Sindaco – valutare se, sulla base degli effetti potenzialmente indotti e del contesto territoriale in cui è collocato lo stabilimento, la modifica possa essere considerata sostanziale o meno.

Il nuovo provvedimento dispone, inoltre, quanto segue:

  • che le comunicazioni di modifica non sostanziale siano trasmesse ai SUAP in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche AUA;
  • che la messa a regime delle piattaforme di cui sopra sarà preventivamente comunicata da Regione Lombardia e che, fino a tale data, le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse alle Autorità Competenti secondo le modalità da queste definite, utilizzando i modelli approvati con il nuovo provvedimento;
  • che il termine per la presentazione delle istanze ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 per le attività che – alla luce del cambio di classificazione della sostanza «formaldeide»– non possono più avvalersi del regime semplificato delle attività «in deroga» è modificato nel 31 dicembre 2018 – anziché 31 dicembre 2017 – fermo restando il termine previsto per l’adeguamento degli impianti al 1 gennaio 2020.

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