Residui di produzione: sottoprodotti o rifiuti?

Il 13 ottobre 2016 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” col fine di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri.

Merita innanzitutto ricordare che i SOTTOPRODOTTI non sono soggetti alla disciplina sui rifiuti, con evidenti benefici sul piano economico, amministrativo (autorizzazioni, registri, …) e sanzionatorio.

Il decreto definisce alcune modalità con cui il detentore del residuo di produzione può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali previste dalla normativa:

  1. la sostanza è originata da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza;
  2. è certo l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

La delicatezza della materia e la difficoltà interpretativa hanno richiesto successivi interventi del Ministero, che con altrettante circolari, ha inteso chiarire l’interpretazione relativa all’elenco pubblico istituito presso le Camere di Commercio e le modalità applicative del decreto stesso.

Il recente Decreto ha posto l’attenzione su alcuni aspetti specifici come, la certezza dell’utilizzo, la scheda tecnica, le norme di impiego e la piattaforma di scambio.

CERTEZZA DELL’UTILIZZO

Deve essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso. Sia il produttore che il detentore devono assicurare, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e modalità, consenta l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto.
La certezza dell’utilizzo presuppone che l’attività in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso. A tal fine costituisce elemento di prova l’esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

SCHEDA TECNICA

In mancanza della documentazione sopra citata, il requisito della certezza dell’utilizzo e l’intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica, che deve essere rivista ogniqualvolta ci siano modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto tali da comportare variazioni delle informazioni rese.

NORME DI IMPIEGO

Il decreto elenca le principali norme che regolamentano l’impiego, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali per le tipologie di residui di produzione appartenenti alle biomasse. Viene inoltre specificato come effettuare il deposito e la movimentazione del sottoprodotto al fine di assicurare la certezza del suo utilizzo.

PIATTAFORMA DI SCAMBIO

Dal 12 maggio 2017 è attiva la piattaforma di scambio tra domanda ed offerta (istituita presso le Camere di Commercio territorialmente competenti), alla quale si iscrivono i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. Lo scopo è di facilitare l’incontro delle due parti.
L’introduzione del sottoprodotto nell’elenco non rappresenta di per sé un requisito sufficiente abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti e non qualifica un residuo come sottoprodotto, come d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti. L’elenco è da considerarsi un’opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle modalità previste dal D.M. 264 del 2016 per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.
L’iscrizione all’elenco va presentata alla Camera di Commercio della Provincia nella quale si trova l’impianto.

Si ricorda che resta ferma l’applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l’intenzione, l’atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

Si raccomanda pertanto alle Aziende coinvolte nella gestione dei sottoprodotti di porre particolare attenzione alla predisposizione della documentazione atta a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs 152/06, necessari affinché uno scarto di produzione abbia la qualifica di sottoprodotto.

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