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Rifiuti? No, sottoprodotti!

  • Daniela 

Tutte le attività produttive e commerciali possono generare scarti e residui che molto spesso entrano nel circuito dei rifiuti. Questo comporta ingenti oneri di gestione e grandi responsabilità, con possibili conseguenze di carattere anche penale.

Alcuni residui, a condizione che rispettino i criteri definiti dal D.Lgs. 152 del 2006, possono essere considerati sottoprodotti anziché rifiuti. E’ così possibile beneficiare di una gestione meno onerosa sia dal punto di vista economico che delle responsabilità del produttore.

Per favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e di servizi, il Ministero, col Decreto n° 264 del 2016, definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare la qualifica di sottoprodotto.

Inoltre, specifica e dettaglia:

  • un elenco delle principali norme che regolamentano l’impiego;
  • una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali per le biomasse;
  • come effettuare il deposito e la movimentazione del sottoprodotto al fine di assicurare la certezza del suo utilizzo;
  • riproduce la scheda tecnica e la dichiarazione di conformità da predisporre in mancanza di esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo e gli utilizzatori.

Per verificare l’applicabilità del Decreto alle diverse realtà industriali, artigianali e commerciali è necessario analizzare nel dettaglio:

  • i processi che generano scarti e residui;
  • l’attuale gestione e destino dei residui di produzione.

Cosa possiamo fare per te?

Da molti anni, il nostro staff affianca le aziende per l’ottimizzazione della gestione dei processi in un’ottica di tutela dell’ambiente.
Abbiamo quindi l’esperienza per offrire supporto nella fase di analisi e approfondimento dei tuoi processi produttivi.