Forse, pochi altri provvedimenti hanno visto un iter così travagliato come l’istituzione del SISTRI, ovvero il SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti speciali, di cui ci siamo già occupati in un precedente approfondimento: https://www.estambiente.it/?p=203.
Dopo essere stato soppresso nella “manovra economica” di metà agosto (D.L. 138 del 13/08/2011), il sistema è stato ripristinato in sede di conversione in legge: la n. 148 del 14 settembre 2011 (articolo 6). In tale sede, oltre a vari aggiustamenti, è stata definita la nuova tempistica di entrata in vigore del sistema, con la data, definita “improrogabile”, del 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti obbligati, ad eccezione dei produttori di rfiiuti pericolosi con al massimo 10 dipendenti, per i quali l’entrata in vigore saràè definita in futuro, ma non potrà essere prima del 01/06/2011.
Inoltre, entro il 16 dicembre 2011, il Ministero dell’Ambiente dovrà individuare le tipologie di rifiuti prive di “specifiche caratteristiche di criticità ambientale” alle quali “sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi”, in modo da semplificare la materia.
Infine, si ricorda che “gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero stessi”.
Per scaricare la Legge 148/2011 clicca qui:
http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/LEGGE_148_DEL_14_SETTEMBRE_2011.pdf