Il RSPP “interno” deve necessariamente essere “dipendente” dell’azienda?

Come è noto, in tutta una serie di tipologie aziendali e produttive, dettagliate dall’articolo 31 comma 6 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), come prescritto dal comma 7 del medesimo articolo 31, “deve essere interno” all’azienda.

Di fronte a questa prescrizione di legge, sorge il dubbio se la definizione di “interno” debba automaticamente intendersi come “dipendente” dell’azienda. Un’incertezza legittima, sulla quale ha fatto chiarezza un interpello del Ministero del Lavoro, protocollo 37/0018423/MA007.A001 del 04.11.2014.

Il parere del Ministero

Prima di entrare nel merito del chiarimento ministeriale, vogliamo ricordare i principali e più diffusi casi nei quali il RSPP deve essere “interno”:

  • aziende soggette a “incidenti rilevanti”;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In queste tipologie di aziende, evidenzia con chiarezza l’interpello, “il termine “interno” non può intendersi equivalente alla definizione di “dipendente”, ma deve essere sostanzialmente riferito a un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento delle proprie attività”.

In pratica, dettaglia il chiarimento del Ministero del Lavoro, “il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si considera “interno” quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro – egli sia incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell’azienda”.

Su tale base, sarà “cura del datore di lavoro” – e sua precisa responsabilità, aggiungiamo noi – garantire un’adeguata presenza in azienda del RSPP, al fine di “portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere”.

EST vede la presenza, nel suo organico, di personale qualificato per svolgere funzione di RSPP; non esitate a contattarci scrivendo a [email protected]

Per scaricare l’interpello, cliccare qui

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