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Semplificazioni in arrivo per la “prevenzione incendi” e la “tutela ambientale”

Tra pochi mesi, saranno operativi due importanti regolamenti semplificativi in materia di prevenzione incendi e tutela ambientale, approvati dal Governo lo scorso 3 marzo. Due regolamenti che vogliono attuare concretamente lo “Small Business Act” europeo, sulla base del principio di proporzionalità, ovvero garantire adempimenti amministrativi differenziati a seconda della dimensione dell’impresa e dell’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici. Vediamo ora le principali novità.

Prevenzione incendi
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco saranno distinte in tre categorie, per le quali sarà prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio:

  • Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate. Verrà eliminato il parere di conformità sul progetto;  sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio dell’attività, definiti in base al rischio, avverranno a campione, con sopralluogo, entro 60 giorni.
  • Categoria B: attività a medio rischio La valutazione di conformità  dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni e i controlli successivi saranno a campione, anch’essi entro 60 giorni.
  • Categoria C: attività a elevato rischio Anche per queste attività la valutazione di conformità si dovrà ottenere entro 60 giorni. I controlli successivi, con sopralluogo entro 60 giorni, saranno eseguiti su tutte le attività, con rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

La richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio sarà effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni nelle condizioni di sicurezza antincendio.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante.

Materia ambientale: impatto acustico
Il Regolamento esenterà dall’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico circa un milione e mezzo di imprese con attività poco rumorose, come vendita al dettaglio, parrucchieri, palestre, vari tipi di laboratori artigianali etc. Verrà mantenuto l’obbligo di presentazione della documentazione per quelle attività che utilizzano impianti di diffusione sonora, oppure che ospitano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: ristoranti, pizzerie, mense, palestre, attività culturali e di spettacolo, stabilimenti balneari etc.

Materia ambientale: autorizzazione allo scarico di acque industriali
Verrà introdotta l’autocertificazione per i rinnovi delle autorizzazioni allo scarico di acque industriali, se nel frattempo non sono intervenute modifiche nelle caratteristiche delle acque e del loro ciclo.

Le imprese con scarichi paragonabili a quelli domestici (alberghi, ristoranti, panetterie, uffici, banche, bar, ecc) verranno individuate in un apposito elenco, con adempimenti analoghi a quelle delle abitazioni private.